L’art.74 del Testo Unico contempla una autonoma fattispecie associativa in materia di traffico di stupefacenti. E’ una previsione specializzata di associazione per delinquere, predisposta per combattere la criminalità organizzata nel campo del narcotraffico, per la quale il legislatore prevede pene molto più severe rispetto alla figura comune.
Il delitto in esame presenta natura pluri-offensiva: è posto a tutela sia dell’ordine pubblico, sia della salute collettiva. E’ inoltre un reato plurisoggettivo necessario a concorso necessario: esso cioè si realizza con una pluralità di persone (almeno tre) che si associano tra loro.
Vi è una tutela anticipata rispetto alla lesione materiale dei beni tutelati e pertanto siamo nello schema dei reati di pericolo: l’esistenza dell’associazione criminosa, in effetti, determina un pericolo per gli interessi protetti, indipendentemente dalla consumazione dei reati programmati. Si tratta infine di un reato a natura permanente, che non si consuma quindi istantaneamente.
L’art.74 distingue i soggetti che hanno ruoli di rilievo nell’associazione dalla figura del mero partecipe, sanzionandoli con pene di differente gravità:
- Il comma 1 punisce l’associato che ha un ruolo preminente o comunque qualificato: chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.
- Il comma 2 fa riferimento alla condotta di mera partecipazione: chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.
Per la partecipazione non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell’agente risulti funzionale per l’esistenza della stessa dall’associazione in un dato momento storico. La mera commissione di ripetuti reati di spaccio non può da sola costituire la prova dell’integrazione del reato associativo: le singole condotte devono essere in grado di attestare un ruolo specifico della persona, funzionale all’associazione, e devono essere compiute con la coscienza e la volontà di fare parte dell’organizzazione.
Una associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti si configura quando sussistono i seguenti elementi:
- Almeno tre persone devono essere tra loro vincolate da un patto associativo avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti
- Il sodalizio deve avere a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attuazione del programma associativo. E’ sufficiente la predisposizione di un’organizzazione strutturale, sia pure minima, di uomini e mezzi, funzionale alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti.
- Ciascun associato deve essere a conoscenza quantomeno dei tratti essenziali del sodalizio e si deve mettere stabilmente a disposizione di questo.
Riguardo all’elemento soggettivo, il delitto in esame richiede in capo al singolo associato:
- Il dolo generico di appartenenza all’associazione (affectio societatis)
- Il dolo specifico della commissione di più delitti in materia di stupefacenti.
Pertanto il dolo non consiste soltanto nella coscienza e volontà di apportare il contributo richiesto dalla norma incriminatrice, ma anche nella consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente alla vita dell’associazione ed alla realizzazione del programma delittuoso.
Sono previste poi alcune circostanze aggravanti:
- La pena è aumentata fino ad un terzo se il numero degli associati è di dieci o più, e se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di stupefacenti. (effetto comune)
- Se l’associazione è armata, la pena per i promotori non può essere inferiore a 24 anni, mentre per i semplici partecipi non può essere inferiore a 12. (effetto speciale)
Si prevedono poi mitigazioni di pena:
- La pena è diminuita qualora si tratti di un’associazione dedita al traffico di stupefacenti costituita al fine di commettere fatti di lieve entità. Si tratta di una autonoma ipotesi di reato, e non di una circostanza attenuante
- Si prevede poi una forma di ravvedimento operoso: le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre risorse decisive per la commissione dei delitti