Nel nostro ordinamento, la nozione di “sostanza stupefacente” è di natura legale, nel senso che sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione solamente le sostanze specificatamente indicate nelle tabelle appositamente predisposte dal Ministero della Salute.

Il compito di individuare le sostanze stupefacenti vietate è quindi rimesso al Ministero, con un decreto che le include nell’apposita tabella. La giurisprudenza ritiene che la normativa in materia di stupefacenti non trovi applicazione ove le condotte abbiano ad oggetto sostanze droganti non incluse nel catalogo: quindi, come abbiamo già detto, sono soggette alla normativa che ne vieta la circolazione solamente le sostanze indicate nelle tabelle.

Le tabelle, adottate con atti di natura amministrativa, integrano la fattispecie astratta di cui all’art.73 del Testo Unico, che punisce la produzione, il traffico e la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. La disposizione è quindi costruita sul modello della norma penale parzialmente in bianco: in pratica le sostanze vietate sono raggruppate nelle suddette tabelle, contribuendo a descrivere la condotta penalmente rilevante. Il legislatore affida quindi ad un atto normativo scaturente da una fonte secondaria il completamento della norma incriminatrice.

Si tratta di un metodo che non viola il principio di legalità-tipicità: la Corte Costituzionale ha in numerose occasioni, non solo in tema di stupefacenti, affermato che i principi costituzionali sono rispettati purché la legge indichi specificatamente presupposti, caratteri, contenuto e limiti dei provvedimenti secondari che vanno ad integrare la fattispecie incriminatrice.

Il sistema tabellare è imposto dalla Convenzione di New York del 1961 e da quella di Vienna del 1971. Il Testo Unico, dal canto suo, stabilisce che le tabelle devono contenere l’elenco di tutte le sostanze indicate nelle convenzioni e negli accordi internazionali e sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle convenzioni ed accordi medesimi.

Si tratta di un obbligo di adeguamento necessario, ma non automatico: l’inserimento di una nuova sostanza nelle tabelle elaborate in ambito internazionale implica la necessità di un’autonoma classificazione della stessa nelle tabelle italiane, mediante un provvedimento formale di recepimento interno.

 

L’art.73 riguardo alle sostanza stupefacenti

Condotte. Concorso di reati. Reato di pericolo. Dolo. Consumazione. Aggravanti

L’art.73 elenca in modo dettagliato le singole condotte relative alle sostanze stupefacenti (sostanze indicate però dalle apposite tabelle) idonee ad integrare il reato. Si delinea una sorta di progressione che parte dalla produzione ed arriva alla detenzione, passando per le condotte intermedie di cessione, vendita, acquisto, spaccio, e trasporto. Occorre specificare che:

  1. Il reato è integrato anche nel caso in cui l’autore abbia posto in essere una soltanto delle condotte previste. Si esclude il concorso formale di reati quando un unico fatto storico integri contestualmente più comportamenti tipici posti in essere dallo stesso soggetto ed aventi ad oggetto la medesima sostanza stupefacente: la condotta più lieve viene assorbita in quella più grave. Di contro, però, l’assenza di contiguità temporale tra le condotte impedisce invece l’assorbimento dell’una nell’altra: la conseguenza è che si avranno più violazioni della norma e quindi distinti reati in concorso, eventualmente legati dal vincolo della continuazione.
  2. Le Sezioni Unite hanno precisato, poi, che la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti di diversa categoria (leggere o pesanti) o di diversa natura (es: eroina o ecstasy) integra un unico illecito penale e non una pluralità di reati in concorso tra loro.
  3. Le singole incriminazioni anticipano la soglia di punibilità rispetto alla lesione dei beni tutelati (salute collettiva, sicurezza, ordine pubblico…) e pertanto si tratta di reati di pericolo presunto. Quanto all’elemento soggettivo, tutte le ipotesi di reato indicate nell’art.73 sono punibili a titolo di dolo generico: occorrono previsione e volontà di tutti gli elementi costitutivi, inclusa la previsione e la volontà dell’assenza dell’autorizzazione amministrativa.
  4. Il delitto, in relazione alle condotte di detenzione, coltivazione e trasporto ha natura permanente e si consuma fino a quando la sostanza rimane nella disponibilità del detentore, coltivatore o trasportatore. In riferimento invece alle condotte di cessione o di vendita, il delitto ha natura istantanea, e si consuma nel momento in cui la cessione o la vendita vengono poste in essere. Il reato di acquisto e spaccio si consuma con la formazione del consenso sulla qualità e quantità della sostanza e sul prezzo, senza che occorra la consegna materiale o il pagamento.

Secondo quando disposto dall’art.80, il delitto è aggravato:

  1. Se gli stupefacenti sono destinati ai minori
  2. Per chi ha indotto a commettere il reato una persona dedita all’uso di droghe
  3. Se il fatto è commesso da persona armata o travisata
  4. Se le droghe sono adulterate o potenziate
  5. Se l’offerta è finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali
  6. Se l’offerta è effettuata in prossimità di scuole, ospedali o strutture per tossicodipendenti
  7. Quando si tratta di quantità ingenti (almeno superiore a 2000 volte il valore massimo)