L’antigiuridicità del fatto tipico viene meno se una norma diversa da quella incriminatrice, e desumibile dall’intero ordinamento giuridico, facoltizza o impone quel medesimo fatto che costituirebbe reato.

Sono cause di esclusione dell’antigiuridicità (o cause di giustificazione, scriminanti, esimenti o giustificanti) quelle situazioni normative previste, in presenza delle quali viene meno il contrasto tra un fatto conforme ad una fattispecie incriminatrice e l’intero ordinamento giuridico.

In realtà il codice non parla di cause di esclusione dell’antigiuridicità, ma di cause di esclusione della pena (art. 59), anche se la generica formulazione delle stesse, ha finito col renderle un contenitore che ricomprende tutte le situazioni in presenza delle quali, il codice dichiara un determinato soggetto non punibile. Distinguiamo però, tre categorie dogmatiche:

  • Cause di giustificazione in senso stretto, sono le cause che elidendo l’antigiuridicità o illiceità come contrato tra il fatto e l’intero ordinamento giuridico, rendono inapplicabile qualunque tipo di sanzione, inoltre si estendono a tutti coloro che eventualmente hanno partecipato alla commissione del fatto e operano in forza della loro obiettiva esistenza, anche se sconosciute o ritenute per errore inesistenti. (es. legittima difesa, esercizio di un diritto).
  • Cause di esclusione della colpevolezza o scusanti, sono cause che lasciano integra l’antigiuridicità o illiceità del fatto e fanno solo venir meno la possibilità di muovere un rimprovero al suo autore; e comprendono tutte le situazioni in cui un soggetto agisce sotto la pressione di circostanze psicologicamente coartanti, che rendono difficilmente esigibile un comportamento diverso conforme al diritto, o comunque, nelle quali il soggetto agisce in difetto dell’elemento soggettivo richiesto. Proprio perché attengono all’elemento soggettivo, queste circostanze operano solo se conosciute dall’agente, e dato che lasciano integra l’illiceità del fatto, operano solo a vantaggio dei soggetti cui si riferiscono e non sono estendibili a eventuali concorrenti (es. coazione morale).
  • Cause di esclusione della pena in senso stretto, consistono in cause che lasciano sussistere sia l’antigiuridicità sia la colpevolezza; la loro ragion d’essere consiste in valutazioni di opportunità circa la meritevolezza della pena, avendo anche riguardo all’esigenza di salvaguardare contro- interessi che risulterebbero altrimenti lesi da un’applicazione della pena nel caso concreto. Anche queste cause non sono estendibili a eventuali concorrenti.

Si distinguono poi, cause di giustificazione comuni (applicabili a quasi tutti i reati) e cause di giustificazione speciali (applicabili solo ad alcune figure di reato).

Fondamento sostanziale e sistematica delle cause di giustificazione

Per spiegare il fondamento sostanziale delle cause di giustificazione la dottrina ha adottato un modello esplicativo di tipo monistico e poi pluralistico.

  • Secondo il modello esplicativo di tipo monistico, tutte le scriminanti andrebbero ricondotte ad uno stesso principio, ravvisato di volta in volta, nel criterio del mezzo adeguato per il raggiungimento di uno scopo approvato dall’ordinamento giuridico; ovvero della prevalenza del vantaggio sul danno; o ancora del bilanciamento tra beni in conflitto. In realtà però, ciascuna scriminante ha elementi propri per cui si utilizza l’altro modello.
  • Il modello esplicativo di tipo pluralistico tende a ricondurre le esimenti a principi diversi. Tra i criteri più invocati rientrano quello dell’interesse prevalente e dell’interesse mancante: il primo spiega le scriminanti dell’esercizio di un diritto, dell’adempimento del dovere, delle difesa legittima e dell’uso legittimo delle armi; il secondo spiega, invece, le altre due scriminanti del consenso dell’avente diritto e dello stato di necessità.

 

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