Accertamento del fatto storico

All’inizio del processo il fatto storico commesso dall’imputato non risulta essere certo: mentre l’accusa ne afferma l’esistenza, infatti, la difesa in tutto o in parte la nega. Tale conflitto tra accusa e difesa deve essere risolto mediante un accertamento basato su principi razionali e quindi:

  • fondato su prove, ossia su procedimenti logici in base ai quali da un fatto noto si possono dedurre altri fatti da provare (fatto storico);
  • oggettivo, dal momento che tale accertamento non deve fondarsi sulla conoscenza privata del giudice, bensì su elementi esterni quali le prove;
  • fondato sui principi della logica, dell’esperienza e della scienza:
    • l’assunzione della prova deve permettere al giudice di valutare la credibilità e l’attendibilità di colui che rende dichiarazioni;
    • il risultato di una prova deve essere messo a confronto con i risultati di altre prove e, qualora vi sia una contraddizione, questa deve essere risolta;
    • la motivazione deve riportare il percorso logico seguito nella ricostruzione del fatto.

 Individuazione del fatto tipico

Al contrario del precedente, questo tipo di accertamento risulta essere di tipo giuridico: il giudice, infatti, esamina la legge penale e ricava da essa il fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice, avendo come parametro di riferimento il fatto storico indicato dall’imputazione.

 Giudizio di conformità

In questa fase il giudice valuta se il fatto storico, essendo conforme al fatto tipico previsto, deve essere sanzionato dalla norma penale incriminatrice:

  • se il fatto storico non rientra nel fatto tipico, il giudice proscioglie l’imputato;
  • se il fatto storico rientra nel fatto tipico, il giudice condanna l’imputato.

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