Per la concezione sostanziale, costituisce reato soltanto ciò che è socialmente pericoloso. Il reato in concreto, quindi, è il fatto storico che, previsto o non previsto dalla legge, si rivela pericoloso per la società. Dal momento che il fatto viene considerato reato sulla base della sua concreta pericolosità sociale, il nucleo essenziale della teoria viene ad essere non più l’azione tipica (prevista dal Codice), ma l’azione antisociale, elemento questo che ci proietta nella dimensione di un diritto penale non più della tipicità, ma della pericolosità dell’azione .

Su una nozione sostanziale di reato si fondava il diritto penale nazionalsocialista e, secondo qualche autore, per essere un diritto penale realmente totalitario, lo stesso avrebbe dovuto fare anche il diritto penale fascista. Il diritto penale dei paesi socialisti, invece, si fonda su una nozione sostanziale classista di reato. Tale diritto, in particolare, all’interno delle azioni socialmente pericolose, abbandonata la distinzione tra delitti e contravvenzioni, opera in funzione della diversa pericolosità sociale anche la summa diviso fra i reati (delitti controrivoluzionari e delitti comuni).

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