Questa norma nel C.P. originario si presenta come norma dichiarativa, di sbarramento in quanto escludente la rilevanza dell’ignoranza della legge incriminatrice per accertare la responsabilità penale. Il rigore del principio è stato smussato in vari modi. Inizialmente col principio che assume come scusante la buona fede nelle contravvenzioni. E’ arrivata poi la Corte Costituzionale con una decisione ampiamente e dottamente motivata, chiamata a giudicare sulla legittimità del 5. Essa si è pronunciata per una limitazione della sua portata (con sentenza additiva, dichiarando incostituzionalità della parte di omessa previsione di un qualcosa che ci sarebbe dovuto essere ma che non c’è) basata sulla correlazione: inevitabilità della legge penale-scusabilità dell’errore. Per la Corte Costituzionale l’errore inevitabile sarebbe per ciò stesso scusabile. Questo è tautologico: ciò che è inevitabile è scusabile. Occorre quindi stabilire se e quando l’errore scusa il comportamento dovuto. per Gallo non si può dare necessariamente risposta affermativa a ciò: ad esempio chi in stato di ignoranza inevitabile sull’esistenza di un precetto penale, agisca consapevole di ledere l’interesse obiettivamente tutelato da quella norma che non poteva conoscere. Perché si dovrebbe escludere il dolo, in quanto ogni elemento essenziale di un fatto doloso si è realizzato. per negare la volontà colpevole bisogna azzardare questa ipotesi: il soggetto se avesse avuto nozione del precetto si sarebbe astenuto dalla trasgressione? Ma la valutazione va portata su come si è operato e non su come si sarebbe operato in circostanze diverse da quelle del caso concreto. per questo la Corte Costituzionale non afferma che l’ignoranza inevitabile esclude il dolo, ma, a monte, la colpevolezza. Il discorso fondamentale è che circoscrivendo l’efficacia scusante dell’inevitabilità dell’ignoranza della legge penale, si tagliano fuori dalla disciplina i comportamenti dei non imputabili a cui, per generale consenso, non si addice si applichi il giudizio di colpevolezza (per Gallo ciò è paradossale perchè non si garantiscono proprio coloro che hanno bisogno di garanzie. Ciò non era voluto da giudici consulta). Concludendo tutto ciò si può dire che l’ignoranza della norma incriminatrice esclude il dolo quando il dolo non si realizza nei suoi elementi costitutivi.

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