Tra le cosiddette cause di clemenza vengono in considerazione anzitutto:
- l’amnistia.
- l’indulto.
- la grazia.
Nel nostro paese si è fatto e si continua a fare un grande abuso dei primi due istituti, i quali fioriscono principalmente per ragioni demagogiche, elettorative e riformistiche. Con la riforma del 1992, volta a frenare i suddetti abusi, l’amnistia e l’indulto sono concessi non più dal Presidente della Repubblica su legge di delegazione, ma con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera (art. 79 Cost.). Tale riforma, comunque, ha specificato che tale legge deve stabilire con esattezza il termine della loro applicazione, il quale non può essere successivo alla presentazione del disegno di legge.
(1) L’amnistia (art. 151) è un provvedimento (rinunciabile) di clemenza generale astratto con cui lo Stato rinuncia all’applicazione della pena per determinati reati. Tale amnistia può essere:
- propria, se interviene prima della condanna definitiva.
- impropria, se interviene dopo la condanna definitiva.
L’amnistia fa cessare l’esecuzione della condanna e le pene accessorie, ma non gli altri effetti penali (es. dichiarazione di recidiva). Nel concorso di reati e nel reato continuato, l’amnistia si applica ai singoli fatti criminosi per i quali è concessa. In essa sono compresi i fatti compiuti in precedenza e ne restano esclusi gli altri.
Tale provvedimento, salva diversa disposizione, non si applica ai casi di recidiva aggravata, pluriaggravata o reiterata, né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
(2) L’indulto (art. 174), al pari dell’amnistia, è un provvedimento di clemenza generale, ma ne differisce perché opera esclusivamente sulla pena principale, senza estinguere le pene accessorie. Tale indulto non presuppone una condanna irrevocabile e non si applica, salva diversa disposizione, nei casi di recidiva aggravata, pluriaggravata o reiterata, né ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
(3) La grazia (art. 174), a differenza dell’amnistia e dell’indulto, è un provvedimento di clemenza individuale, la cui concessione rientra nei poteri esclusivi del Presidente della Repubblica (art. 87 Cost.). Tale provvedimento presuppone una sentenza irrevocabile, ma come l’indulto condona in tutto o in parte la pena inflitta o la commuta in un’altra specie di pena, lasciando però sussistere le pene accessorie e gli effetti penali della condanna.