La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale evita che la condanna sia resa nota ai privati attraverso la non menzione di essa nei certificati, spediti a richiesta degli stessi, non per ragioni di diritto elettorale. Tale istituto non estingue la pena, ma limita un particolare effetto della condanna: analogamente alla riabilitazione, infatti, mira a facilitare il reinserimento sociale del condannato (es. motivi di lavoro).
La concessione della non menzione, rimessa alla discrezionalità del giudice (art. 133), può essere ordinata, di norma, solo per la prima condanna (art. 175):
- sempre che venga inflitta una pena pecuniaria non superiore a euro 516 o una pena detentiva non superiore a due anni (co. 1).
- quando siano inflitte congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell’art. 315 e cumulata alla prima, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi (co. 2).
 L’ordine di non menzione è revocato se il condannato commette successivamente un delitto (co. 3). Dal momento che viene fissato alcun termine per la commissione del nuovo delitto, si presume che la revoca possa avvenire in ogni tempo.
La non menzione, come detto, non si estende ai certificati richiesti per ragioni di diritto elettorale, nei quali non si fa menzione solo delle condanne ed degli altri provvedimenti che non influiscono sul diritto di voto.