Il nostro ordinamento riguardo alle modalità dell’azione a volte fa prevalere la considerazione della produzione dell’evento: in pratica quando la legge adoperando espressioni come “cagionare”, “determinare” and so on, ponga l’accento sull’efficacia causale del comportamento tipicizzando quest’ultimo in funzione del suo risultato. Nel nostro ordinamento ciò accade per la maggior parte dei delitti colposi e a volte in quelli dolosi. Parlare di tipicità dell’azione a volte vuol dire individuare il momento tipicamente necessario perchè il comportamento produttivo di un effetto rilevante per il diritto possa ritenersi proprio per l’agente: in pratica ricercare nel complesso degli atti compiuti da un soggetto quello che tra essi più esprime nelle forme richieste dall’ordinamento la signoria reale o potenziale dell’agente sul fatto. Nella forma dolosa questo atto non può esser che l’ultimo fatto dal soggetto . Anche nelle ipotesi colpose della fattispecie costruite in senso causale la tipicità della condotta è in funzione dell’elemento soggettivo che deve sorreggerla. Tuttavia vs quello che avviene nella forma di imputazione soggettiva primaria azione tipica sarà l’azione che per prima dia luogo ad una situazione di contrarietà rispetto ad uno dei criteri di qualificazione richiamati dalla legge nella definizione della colpa. L’azione tipica in particolare sarà il primo degli atti posti in essere assistito dalla rappresentabilità/evitabilità dell’evento (colpa per le 3 forme) o dalla rappresentabilità di una situazione in cui, ottemperando a un precetto giuridico, è evitabile l’evento dannoso/pericoloso. E’ però necessario che prima del prodursi dell’evento, finchè sia ancora possibile da parte del soggetto agente un intervento neutralizzante gli effetti della sua condotta, permangano le condizioni che giustifichino il giudizio di rappresentabilità/evitabilità: consentendo l’adozione di una condotta diligente ovvero l’osservanza di una regola di diritto a finalità preventiva