Attorno alla categoria della punibilità possono raggrupparsi tre istituti diversi:

  1. le condizioni obiettive di punibilità.
  2. le cause di esclusione della pena.
  3. le cause di estinzione della punibilità (del reato o della pena).

Le cause estintive sopravvengono dopo che il reato è già perfetto ed incidono sulla sola punibilità per ragioni estranee o contrastanti con la tutela del bene protetto dalla norma.

Dalle cause estintive, parte della dottrina distingue le cause sopravvenute di non punibilità (es. desistenza volontaria, pentimento operoso) che escludono la punibilità per ragioni di tutela del bene protetto, costituendo esse, in quanto tese al ripristino dello status quo antea, l’estremo mezzo di tutela predisposto per il caso in cui la norma incriminatrice non abbia in concreto funzionato. Tali cause sono applicabili solo dopo il previo accertamento della sussistenza del reato, in quanto il premio incentivante della non punibilità per l’intervento riparatore non avrebbe altrimenti senso.

Le cause estintive, come pure le cause sopravvenute di non punibilità, possono essere:

  • generali (previste nella parte generale del codice), se sono applicabili a tutti o a un numero indeterminato di reati.
  • speciali (previste nella parte speciale del codice), se sono applicabili ad uno o più reati determinati.

Le cause estintive, inoltre, possono essere condizionate (es. sospensione condizionale della pena) o incondizionate (es. morte del reo).

Tra le cause estintive il codice distingue tra:

  • cause estintive del reato (estinguono la cosiddett punibilità in astratto), che operano prima della sentenza definitiva di condanna, estinguendo la stessa potestà statale di applicare la pena.
  • cause estintive della pena (estinguono la cosiddett punibilità in concreto), che, presupponendo la sentenza definitiva di condanna, paralizzano l’esecuzione della sentenza inflitta dal giudice.

Tale distinzione, tuttavia, appare inesatta. Parte della dottrina, quindi, ritiene che la reale differenza tra tali cause vada piuttosto individuata nella diversa ampiezza degli effetti estintivi, che è massima per le cause estintive del reato applicabili prima della condanna definitiva, calante per le cause estintive del reato applicabili dopo tale senta e ancora più ristretta per le cause estintive della pena.

Tralasciando le regole esclusive, le regole comuni delle cause estintive del reato e delle cause estintive della colpevolezza sono:

  • l’efficacia personale, ossia esclusivamente nei confronti di coloro ai quali la causa si riferisce (art. 182).
  • la prevalenza della causa estintiva del reato, anche se intervenuta successivamente in caso di concorso con una causa estintiva della pena (art. 183 co. 2).
  • il cumulo degli effetti estintivi, nel senso che, in caso di concorso in tempi diversi di cause estintive del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena e quelle successive agiscono sugli effetti residui (co. 3).
  • l’estinzione, attraverso la causa più favorevole, del reato o della pena, in caso di concorso contemporaneo di più cause estintive, valendo per gli effetti residui il co. 3 (co. 4).
  • la non estinzione delle obbligazioni civili, derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni di cui agli artt. 196 e 197.
  • l’immediatezza della dichiarazione della causa estintiva, in qualsiasi stato o grado del procedimento ed anche in caso di dubbio sull’esistenza della stessa (co. 1).

Le cause di estinzione del reato:

  • impediscono l’applicazione della pena principale e delle misure di sicurezza, facendone cessare l’esecuzione (art. 210 co. 1).
  • non si estendono al reato principale (es. ricettazione), qualora il reato estinto ne sia presupposto (art. 170 co. 1), né al reato complesso (es. rapina), qualora il reato estinto ne sia elemento costitutivo o circostanza aggravante (co. 2).
  • non escludono l’aggravamento della pena derivante da connessione per i reati non estinti, qualora si estingua taluno dei reati commessi (co. 3).

Le cause di estinzione della pena operano sulla pena di volta in volta considerata ed impediscono l’applicazione delle misure di sicurezza (eccetto quelle per la quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo), senza però bloccare quelle già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni (art. 210 co. 2).

Fra le cause generali di estinzione del reato il codice comprende la morte dell’imputato prima della condanna definitiva, l’amnistia, la remissione della querela, la prescrizione, l’oblazione nelle contravvenzioni, la sospensione condizionale della pena e il perdono giudiziale. Fra le cause generali di estinzione della pena, invece, si annoverano la morte del reo dopo la condanna definitiva, l’estinzione della pena per decorso del tempo, l’indulto, la grazia, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, la liberazione condizionale e la riabilitazione.

Le cause estintive, comunque, vengono classificate in tre gruppi, a seconda che si fondino:

  • su un atto formale (es. morte).
  • su un atto di clemenza (es. amnistia).
  • su un comportamento dell’autore successivo al fatto stesso (es. remissione della querula).

Morte del reo

La morte del reo estingue il reato, se avvenuta prima della condanna definitiva (art. 150), e la pena, se avvenuta dopo tale condanna (art. 171). La morte omnia solvit, sebbene a carico degli eredi permangano le obbligazioni civili nascenti dal reato, compreso il rimborso delle spese giudiziali (art. 198).

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