Infanticidio in condizione di abbandono materiale o morale (art.578)
“La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni”.
Si tratta dell’unica fattispecie propria di omicidio, essendo il soggetto attivo individuato nella madre naturale. Il trattamento sanzionatorio più mite riservato al fatto rispetto all’omicidio comune è subordinato alla sussistenza di due requisiti: le circostanze di tempo in cui il fatto è commesso (durante o immediatamente dopo il parto) e la condizione di abbandono materiale e morali che hanno determinato la madre ad agire.
In difformità con i principi generali dettati in tema di concorso di persone, gli eventuali partecipi risponderanno per omicidio doloso, con una possibile attenuazione della pena ove ricorra il dolo specifico consistente nell’intento esclusivo di favorire la madre.
Omicidio preterintenzionale (art.584)
“Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 [percosse] e 582 [lesione personale] cagiona la morte di uomo, è punito con la reclusione da 10 a 18 anni”.
Nel caso delle percosse occorre necessariamente una condotta attiva, mentre per quanto concerne le lesioni personali è possibile anche una forma omissiva. Per la configurabilità del reato è indispensabile che gli atti compiuti siano oggettivamente idonei a realizzare il delitto di percosse o di lesioni, non essendo sufficiente una direzione meramente soggettiva degli stessi.
Alla luce delle celebri sentenze del 1988 (n.364 e 1085) della Corte Costituzionale è ormai inaccettabile la ricostruzione della preterintenzione come dolo misto a responsabilità oggettiva, ma deve accogliersi invece quella del dolo misto a colpa.
Inoltre è da ricordare la celebre sentenza Ronci in cui le Sezioni Unite affermano che è sempre richiesta una verifica della prevedibilità e della evitabilità dell’evento, non solo per quanto concerne l’art.586 ma anche in tutte le ipotesi di morte come conseguenza di altro delitto, tra cui anche l’omicidio preterintenzionale.
Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art.586)
“Quando da un fatto preveduto dalla legge come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o le lesioni di una persona, si applicano le disposizioni dell’art.83 [evento diverso da quello voluto] ma le pene previste negli articoli 589 e 590 sono aumentate”.
La disposizione aggrava la posizione di chi cagiona per colpa la morte o le lesioni di un uomo qualora l’evento (non voluto) sia conseguenza di altro delitto doloso.
E’ una norma storicamente molto discussa perché considerata un residuo di responsabilità oggettiva. Sul tema sono intervenute le Sezioni Unite, con la celebre sentenza Ronci, affermando che è sempre necessario un accertamento in concreto della prevedibilità ed evitabilità dell’evento, in ossequio all’art.27 della Costituzione.