Consiste nel fatto di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare , però fuori dei casi di concorso di reato (art. 648 co. 1). Tale reato, peraltro, è stato caratterizzato da un lento e faticoso processo di emancipazione dalla complicità criminosa.

 Circa il dibattuto problema della ratio incriminatrice della ricettazione, essa è plurima e consiste nell’esigenza di vietare la circolazione di cose di provenienza criminosa, al quadruplice fine di:

  • evitare il pericolo della loro dispersione e la maggiore difficoltĂ  del recupero;
  • impedire ulteriori incrementi patrimoniali da parte di soggetti diversi dagli autori del reato;
  • non creare ostacoli all’attivitĂ  giudiziaria nell’accertamento dei reati;
  • prevenire la commissione dei reati-presupposto, creando un deterrente contro la realizzazione dei vantaggi proposti i dagli autori medesimi.

Tali finalità, peraltro, devono essere preso complessivamente, perché ciascuna di essa, isolatamente considerata, non è capace di ricomprendere la varietà delle ipotesi di ricettazione, non essendo nessuna di esse ratio costante. La collocazione della ricettazione tra i delitti contro il patrimonio, quindi, a prescindere dalla possibilità che essa si esplichi senza offesa dell’altrui patrimonio, si ispira al criterio dell’interesse più frequentemente offeso dai fatti ricettativi, provenendo, di regola, denaro e cose ricettati da reati patrimoniali o comunque patrimonialmente offensivi:

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune), fatta eccezione per i soggetti concorrenti nel reato (riserva esplicita dell’art. 648) e per il proprietario della cosa;  
  • circa l’elemento oggettivo, presupposto negativo è che da parte dell’agente non vi sia stato concorso nel reato principale. In particolare, il concorso:
    • sussiste (non si ha ricettazione) quando l’agente consapevolmente e volutamente:
      • ha determinato o rafforzato l’altrui volontĂ  criminosa con la previa promessa di ricettare le cose a reato avvenuto;
      • ha altrimenti partecipato, in qualsiasi modo, alla commissione del suddetto reato, per cui i successivi fatti ricettativi vengono dalla legge ritenuti post facta non punibili;
  • non sussiste (si ha ricettazione), se l’agente che ha promesso l’acquisto delle cose:
    • non ha determinato o rafforzato l’altrui proposito criminoso;
    • nel promettere la ricettazione delle cose, era convinto di aderire ad una risoluzione giĂ  irrevocabilmente maturata;
    • ha avuto la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa solo dopo l’altrui commissione del delitto principale.

Il presupposto positivo, al contrario, è dato dal cosiddetto delitto-presupposto, ossia dal delitto (non contravvenzione) precedentemente commesso da cui deriva la cosa da ricettare. Tale presupposto, peraltro, sussiste anche (art. 648 co. 3):

  • nei casi in cui l’autore del reato principale non è imputabile oppure non è punibile , stando tale formula ad indicare la non punibilitĂ  dovuta alla presenza di cause soggettive di esclusione della pena (es. rapporti familiari ex art. 649);
  • quando interviene una causa estintiva del delitto principale dopo (non prima) la commissione della ricettazione;
  • quando non si è verificata la condizione obiettiva di punibilitĂ , la quale, essendo estranea all’area dell’offesa, non incide sulla sussistenza del presupposto;
  • quando manchi una condizione di procedibilitĂ  (es. querela) rispetto al delitto principale.

La condotta consiste alternativamente:

  • nell’acquistare (conseguimento del possesso della cosa uti dominus sulla base di un qualsiasi fatto giuridico idoneo a tale scopo), ricevere (conseguimento del possesso della cosa non uti dominus, ma mediante l’effettivo passaggio della stessa nella materiale detenzione del soggetto) od occultare (nascondimento della cosa avuta in buona fede che l’agente, conosciutane successivamente la provenienza, provvede a celare) denaro o cose provenienti da delitto;
  • nell’intromettersi (qualsiasi attivitĂ  intermediatrice) per farli acquistare, ricevere od occultare;
  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo specifico, richiedendo l’art. 648 la coscienza e volontĂ  di acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da reato o di intromettersi per farli acquistare, ricevere od occultare e il fine di procurare a sĂ© o ad altre persone un profitto ingiusto;
  • l’oggetto materiale del reato è il denaro o cosa (mobile o immobile) proveniente da delitto, locuzione questa che non deve essere intesa nella massima accezione di cose attinenti al reato (es. auto utilizzata per scappare) o in quella minima di cose ottenute a mezzo di reato (es. portafoglio rubato), bensì nell’accezione intermedia, comprendente sia le cose ottenute a mezzo di reato sia le cose costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.

La provenienza delittuosa, peraltro, deve essere diretta, dovendo l’oggetto della ricettazione essere costituito dalla stessa cosa proveniente dal delitto principale, anche se essa ha subito alterazioni o trasformazione e sempre che non si tratti di specificatio. Non deve invece trattarsi di provenienza indiretta, ossia del denaro ricavato dalla vendita delle cose di provenienza delittuosa della cosa; 

  • la perfezione si ha nel momento e nel luogo in cui si è perfezionato il negozio o il fatto traslativo della cosa (acquisto) oppure si è verificata la ricezione materiale o l’occultamento della stessa o anche è stata compiuta l’intromissione. Il tentativo è configurabile salvo che per l’ipotesi dell’intromissione.

 Circa i controversi rapporti con l’incauto acquisto (art. 712), si può recuperare una nitida e coerente linea di demarcazione se si ritiene che:

  • sotto il profilo oggettivo, ricettazione e incauto acquisto presentano in comune il presupposto dell’effettiva provenienza delle cose da reato, mentre l’incauto acquisto richiede in piĂą che tale provenienza risulta anche obiettivamente sospetta;
  • sotto il profilo soggettivo, la ricettazione è reato doloso (intenzionale o eventuale), mentre l’incauto acquisto è reato colposo, consistendo la colpa nel mancato accertamento della provenienza illecita, pur risultando questa obiettivamente sospetta.

 Trattamento sanzionatorio: il reato è punibile di ufficio, con la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da € 516 a 10329. Se ricorre l’attenuante specifica della ricettazione affievolita di cui all’art. 648 co. 2 ( se il fatto è di particolare tenuità ), invece, il reato è punito con la reclusione sino a 6 anni e la multa sino a € 516.

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