Consiste nel fatto di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altra utilità provenienti da delitti non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa (art. 648 bis co. 1). Tale delitto di riciclaggio, volto a combattere il fenomeno dell’impiego di denaro e di capitali di provenienza illecita, ha subito alterne vicende nel nostro sistema penale:

  • è stato introdotto dal d.l. n. 59 del 1978, il quale puniva chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione (limitatezza di ipotesi) con altro denaro o altri valori al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei suddetti delitti ad assicurarsi il profitto del reato (reato a consumazione anticipata);
  • ha subito una prima modifica con la l. n. 55 del 1990, la quale, ha apportato alla fattispecie i seguenti correttivi:
    • la richiesta dell’effettiva sostituzione e non più solo di fatti o atti diretti a sostituire;
    • l’inclusione tra i reati-presupposto anche dei delitti concernenti la produzione e il traffico di stupefacenti;
    • l’aggiunta, accanto all’originaria ipotesi della sostituzione, della nuova ipotesi dell’ostacolare l’identificazione dell’origine delittuosa della cosa;
    • l’eliminazione del suddetto fine di profitto o di aiuto;
    • ha subito una seconda modifica con la l. n. 328 del 1993, introduttiva della configurazione attuale, la quale ha esteso il suddetto presupposto a qualsiasi delitto non colposo, assumendo così il termine riciclaggio nel suo significato proprio, comprensivo dell’insieme delle operazioni di ripulitura dei capitali sporchi.

Circa l’art. 648 bis possiamo mettere in evidenza i seguenti caratteri fondamentali:

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune), fatta eccezione per i concorrenti;
  • circa l’elemento oggettivo, presupposto negativo è che da parte dell’agente non vi sia concorso nel reato principale (v. pag. 54). Il presupposto positivo, anche in questo caso, è il delitto-presupposto, specificato nel delitto non colposo. Tale nuova formulazione:
    • consente di comprendere tutti i delitti aventi la concreta capacità di dar luogo a capitali illeciti, suscettibili di successive ripuliture ;
    • può comportare temuti problemi di accertamento della tipicità e del relativo disvalore dei fatti (ampliamento eccessivo);
    • estendendo il delitto-presupposto dagli originari tre delitti ai delitti non patrimoniali o comunque non offensivi del patrimonio, ha attenuato la patrimonialità dell’oggetto giuridico, incriminando anche aggressioni non consistenti nella perpetrazione e consolidamento del danno patrimoniale (riciclaggio come reato plurioffensivo).

La condotta consiste alternativamente:

  • nella sostituzione, che consiste nel rimpiazzamento di denaro, di beni o di altre utilità provenienti dai delitti-presupposto (cosiddetti sporchi) con altro denaro, altri beni o altre utilità (cosiddetti puliti);
  • nel trasferimento, ossia nello spostare il provento delittuoso, nell’identica composizione quantitativa, nel patrimonio altrui, attraverso gli strumenti ripulitivi negoziali o, comunque, giuridici;
  • nel compiere altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e delle altre utilità (formula di chiusura);
  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, in quanto l’art. 648 bis richiede la consapevolezza che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da un delitto-presupposto e la consapevolezza e la volontà di compiere l’attività di sostituzione o di trasferimento dei medesimi od altre operazioni di ostacolo all’identificazione della provenienza delittuosa;
  • l’oggetto materiale sono il denaro, i beni o altre utilità provenienti dai suddetti delitti. Col termine di utilità , in particolare, si è inteso dilatare la fattispecie a tutto ciò che può essere riciclato o, comunque, eliminare le incertezze sorte con la precedente formulazione;
  • la perfezione si ha nel momento e nel luogo della realizzazione della sostituzione, del trasferimento o delle altre operazioni costituenti ostacolo all’identificazione. Il tentativo è configurabile, mentre tale non era in rapporto all’originaria fattispecie a consumazione anticipata.

Sono circostanze aggravanti speciali (art. 648 bis co. 2):

  • l’essere il fatto commesso nell’esercizio di un’attività professionale (art. 23 della l. n. 55 del 1990). Dal momento che la ratio di tale aggravante deve essere ravvisata nel fatto che certe attività professionali rendono più agevole la ripulitura dei capitali sporchi, il reato è aggravato se ed in quanto esista tra l’esercizio di detta attività e il riciclaggio un rapporto strumentale;
  • l’essere il fatto commesso da persona sottoposta a misura di sicurezza (art. 6 della d.l. n. 152 del 1991).

Circostanza attenuante speciale, invece, è l’essere il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni (co. 3).

Circa i rapporti tra riciclaggio, ricettazione e favoreggiamento reale, la soluzione più corretta va ricercata nel fatto che:

  • tra riciclaggio e ricettazione esiste un rapporto di specialità reciproca, poiché la norma dell’art. 648 presenta l’elemento specializzante del fine di profitto e quella dell’art. 648 bis gli elementi specializzanti del delitto-presupposto non colposo e dell’idoneità della condotta ad ostacolare l’individuazione della provenienza delittuosa;
  • l’art. 370 sul favoreggiamento contiene la clausola di riserva che esclude l’applicabilità di tale norma nei casi di fatti integranti gli estremi del riciclaggio.

Trattamento sanzionatorio: il riciclaggio è punibile di ufficio:

  • con la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da € 1032 a 15493;
  • se ricorrono le due suddette aggravanti, con l’aumento di dette pene, rispettivamente, fino a 1/3 e da 1/3 a 1/2;
  • se ricorre la suddetta attenuante, con la diminuzione delle suddette pene fino a 1/3.
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