Sotto la determinazione di rapina, l’art. 628 prevede:

  • la rapina propria, consistente nel fatto di chiunque, per procurare a sĂ© o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (vis come mezzo per entrare in possesso della cosa);
  • la rapina impropria, consistente nel fatto di chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sĂ© o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sĂ© o ad altri l’impunitĂ  (vis come mezzo per assicurare il possesso o procurare l’impunitĂ ).

La rapina, assieme ai delitti di omicidio doloso, è sempre stata oggetto di particolare attenzione, venendo assunta quale indice del grado di sicurezza dei consociati e dell’andamento della criminalità globale.

 La rapina rappresenta:

  • un reato complesso, perchĂ© unifica il reato di furto ed il reato rispondente al tipo di violenza, fisica o psichica, usata di volta in volta (es. percosse, minaccia);
  • un reato plurioffensivo, poichĂ© lesivo non solo dell’interesse patrimoniale, ma anche della libertĂ  personale.

 Occorre peraltro precisare che:

  • il concetto di altruitĂ  della cosa, come detto, abbraccia anche le cose che, ai soli fini dell’art. 627, sono da considerare comuni;
  • oltre al dolo specifico del furto si richiede la coscienza e volontĂ  di servirsi della violenza o della minaccia per la sottrazione, l’impossessamento o l’impunitĂ ;
  • la legge, a differenza che nel furto, richiede espressamente l’ ingiustizia del profitto;
  • in assenza di autonome previsioni, anche la rapina d’uso o di casa di tenue valore per bisogno ricade sotto l’art. 628.

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