Il reato complesso è previsto dall’art. 84 co. 1, il quale stabilisce che le disposizioni degli articoli precedenti (sul concorso dei reati) non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti di un solo reato fatti che costituirebbero, per sé stessi, reato .

 Circa la struttura, quindi, nel reato complesso un altro reato può rientrare:

  • come elemento costitutivo, dando luogo ad un autonomo titolo di reato (es. rapina rispetto al furto).
  • come circostanza aggravante, lasciando inalterato il titolo del reato base (es. furto aggravato dalla violenza sulle cose).

L’art. 84, comunque, comprende non soltanto i reati complessi in senso stretto, per l’esistenza dei quali sono necessari almeno due reati, ma anche i reati complessi in senso lato, per la sussistenza dei quali basta un solo reato con l’aggiunta di elementi ulteriori non costituenti reato. Questo, in particolare, per tre motivi:

  • perché i due tipi di reato complesso presentano problemi comuni.
  • perché la disciplina degli artt. 131 e 170 co. 2 è riferibile ad entrambi.
  • perché a favore dell’interpretazione lata esistono precise indicazioni nei lavori preparatori e nella normativa attinente al reato complesso.

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