Dato che l’art. 110 parla di concorso di più persone nel reato, il secondo elemento costitutivo della fattispecie plurisoggettiva è che sia stato posto in essere un fatto materiale di reato, consumato o tentato. A questo proposito occorre distinguere tra:

  • concorso nel delitto tentato, che risulta dalla combinazione degli artt. 110 e 56 con la norma di parte speciale, la quale dà luogo alla fattispecie plurisoggettiva tentata, punita ex art. 56.
  • tentativo di concorso, che consiste nell’attività, svolta al fine di realizzare un concorso nel reato, non seguita dalla commissione del reato stesso.

Tale distinzione, oltre che dall’applicazione al concorso dei principi di materialità ed offensività, è imposta dall’art. 115, il quale stabilisce che non si fa luogo a punizione:

  • qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato e questo non sia commesso (co. 1).
  • qualora taluno istighi altri a commettere un reato, tanto nel caso che l’istigazione non sia accolta, quanto nel caso che lo sia ma il reato non venga commesso (co. 3).

Si ricava, quindi, che il puro accordo e la semplice istigazione a commettere un reato sono qualcosa di meno del tentativo punibile, che a sua volta rappresenta il limite estremo alla punibilità.

Il reato, consumato o tentato, può essere materialmente posto in essere:

  • da uno o da alcuni soltanto dei concorrenti.
  • da ciascuno dei concorrenti, allorché ognuno di essi ponga in essere l’azione tipica.
  • da tutti i concorrenti insieme, qualora ciascuno di essi ponga in essere soltanto una frazione dell’intera condotta tipica.

Il problema causale o è del tutto identico a quello che si pone nelle corrispondenti ipotesi di responsabilità monosoggettiva, allorché la condotta esecutiva sia posta in essere da un solo concorrente (es. sicario che uccide su commissione), oppure si differenzia, in caso di esecuzione frazionata, soltanto nel senso che si deve considerare, anche ai fini del procedimento di eliminazione mentale, l’insieme dei vari contributi di partecipazione, integranti la causa dell’evento (es. dosi di veleno a poco a poco propinate dagli infermieri di turno).

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