Consiste nel fatto di chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno (art. 612). La minaccia, nella sua nitida essenzialitĂ  di previsione, svolge la duplice funzione:

  • di fattispecie autonoma, incriminando non la violenza-mezzo, finalizzata ad un altrui comportamento, ma la violenza-fine in sĂ© e per sĂ©;
  • di fattispecie sussidiaria rispetto ai due suddetti reati, abbracciando la vis finalizzata ad un comportamento indeterminato o ad un indeterminato delinquere.

 Con riferimento a tale art. 612, possiamo mettere in luce le seguenti caratteristiche:

  • il soggetto attivo è chiunque (reato comune);
  • il soggetto passivo è il titolare della libertĂ  morale-tranquillitĂ ;
  • circa l’elemento oggettivo, la condotta consiste nella minaccia di un danno ingiusto (reato a forma libera), ossia:
    • nella minaccia, la quale, come detto, si incentra sul duplice requisito:
      • della prospettazione ad una persona di un danno, futuro o prossimo, avente come destinatario il soggetto passivo del reato o un terzo, a questi legato da particolari rapporti di parentela o affettivi;
      • della prospettazione della dipendenza del male dalla volontĂ  dell’agente (azione o omissione).

Circa l’idoneità, la minaccia deve avere un’effettiva potenzialità intimidatrice, ossia deve apparire capace di intimidire, elemento questo da valutarsi caso per caso con riferimento alle circostanze della situazione concreta e alle condizioni psicologiche del soggetto passivo conosciute dal soggetto attivo;

  • nell’ingiustizia del prospettato danno, dovendosi intendere per danno ingiusto, ai fini dell’art. 612, il danno ingiusto in sĂ©, tale perchĂ© contra ius, costituendo di per sĂ© obiettivamente un illecito. Il male prospettato è non ingiusto e, quindi, non si ha reato di minaccia, se esso è giuridicamente:
    • lecito, perchĂ© giuridicamente autorizzato, pur se lesivo di beni giuridicamente rilevanti (es. prospettazione di chiedere la separazione coniugale);
    • indifferente, perchĂ© giuridicamente non vietato, in quanto non lesivo di alcun bene giuridicamente rilevante (es. prospettazione di rompere una relazione).

Al fine di evitare confusioni tra minaccia-fine e minaccia-mezzo, rilevanti, rispettivamente, ai diversi effetti dei reati di minaccia o di violenza privata, occorre precisare:

  • che il danno minacciato, mentre ai fini dell’art. 612 deve essere giuridicamente illecito in sĂ©, ai fini dell’art. 610 può essere anche in sĂ© lecito;
  • che di minaccia condizionata può parlarsi, rispetto al reato di minaccia, solo se la condizione non riguarda un comportamento del minacciato;
  • che di minaccia giustificata ex artt. 52, 53 e 54 può parimenti parlarsi rispetto non al reato di minaccia ma al reato di violenza privata, poichĂ© trattasi anche qui di minaccia-mezzo;
  • che non può parlarsi dell’assorbimento del reato di minaccia nei reati contenenti la minaccia come elemento costitutivo od aggravante, poichĂ© trattasi anche qui di minaccia-mezzo e, quindi, di concorso apparente tra le fattispecie;
  • circa l’elemento soggettivo, trattasi di reato a dolo generico, richiedendo l’art. 612 soltanto la coscienza e volontĂ  di minacciare ad altri un danno e la consapevolezza della percezione della minaccia da parte della vittima e dell’ingiustizia del danno;
  • l’evento consiste nella percezione, ossia nella presa di conoscenza della minaccia da parte del soggetto passivo, direttamente o anche tramite terze persone (reato di evento). Ai fini dell’idoneitĂ  intimidatrice della minaccia, peraltro, se da un lato non è sufficiente la mera esternazione della minaccia, essendo questa tra l’altro manifestazione di pensiero recettiva, dall’altro non è necessaria l’effettiva comprensione del significato minaccioso, bastando la comprensibilitĂ ;
  • l’oggetto giuridico è la libertĂ  morale sotto il profilo della libertĂ  da altrui comportamenti generatori di timore e di turbamento psichico e, quindi, dello stato di tranquillitĂ  psichica in sĂ© e per sĂ©;
  • l’offesa è la messa in pericolo della libertĂ  morale-tranquillitĂ , essendo non necessario che il male prospettato incuta un effettivo timore nel soggetto, ma sufficiente che sia idoneo a incutere timore (reato di pericolo);
  • la perfezione si ha nel momento e nel luogo della percezione da parte del soggetto passivo della minaccia. Il tentativo, ontologicamente configurabile, appare giuridicamente non configurabile, perchĂ© trattasi di reato di pericolo.

 Sono circostanze aggravanti speciali:

  • se la minaccia è grave (art. 612 co. 2);
  • se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell’art. 339 (art. 612 co. 2);
  • se il fatto è commesso da persona sottoposta ad una misura di prevenzione;
  • se il fatto è commesso in danno di persona internazionalmente protetta.

 Trattamento sanzionatorio: la minaccia è punita:

  • a querela, con la multa fino a € 51;
  • di ufficio, con la reclusione fino a 1 anno, nelle ipotesi aggravate dell’art. 612 co. 2 e di ufficio o a querela, con la suddetta pena aumentata da 1/3 a 1/2, nelle altre due ipotesi aggravate.

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