L’art. 12 della Convenzione stabilisce che lo Stato che si sostituisce in qualsiasi modo ad un altro nel governo di una comunità territoriale è vincolato dai trattati localizzabili, ossia che riguardano l’uso di determinate parti di territorio conclusi dal predecessore (es. servitù attive o passive, concessione in affitto di parti del territorio). Di solito si riportano alla medesima categoria anche i trattati che fissano le frontiere tra Stati vicini, ma secondo il Conforti vi sono diversi dubbi al riguardo: l’accordo di delimitazione, infatti, esaurisce i suoi effetti nel momento in cui la frontiera è determinata, dopo di che a dover essere rispettato non è l’accordo, ma il diritto di sovranità territoriale (principio consuetudinario).

La successione nei trattati localizzabili incontra un limite comune a tutte le altre ipotesi in cui il diritto internazionale ammette la trasmissione dei diritti e degli obblighi pattizi. Il limite riguarda accordi che abbiano una prevalente caratterizzazione politica, ossia che siano strettamente legati al regime vigente prima del cambiamento di sovranità (applicazione del rebus sic stantibus).

Lascia un commento