Si discute se vi sia una successione internazionalmente imposta in situazioni giuridiche di diritto interno. Al riguardo l’argomento più dibattuto è quello della successione nel debito pubblico: può infatti darsi che il debito non sia stato contratto dal predecessore nell’ambito del proprio diritto interno ma abbia formato oggetto di un accordo internazionale concluso con un altro Stato o con un’organizzazione internazionale (es. Fondo Monetario Internazionale). In questo secondo caso il principio generale è quello della tabula rasa, salvi i debiti localizzabili, ossia i debiti contratti con esclusivo riguardo al territorio oggetto del cambiamento di sovranità (es. al fine di finanziare opere pubbliche nel territorio).

Deve tuttavia riconoscersi che anche per i debiti non localizzabili la prassi (diritto consuetudinario) è nel senso di un’equa ripartizione concordata tra gli Stati sorti dallo smembramento e tra questi Stati ed i soggetti creditori. Tale ripartizione è chiaramente ispirata dalla necessità pratica di continuare a godere del credito internazionale, ma non è escluso che essa possa essere interpretata come avvio alla formazione di una norma scritta.

 A proposito dei debiti contratti dallo Stato con altri soggetti di diritto internazionale occorre ricordare la Convenzione di Vienna (1983) sulla successione di Stati in materia di beni, archivi e debiti di Stato , mai entrata in vigore. Tale Convenzione, adottando una linea simile a quella della Convenzione del 1978 sulla successione dei trattati:

  • con riguardo agli Stati di nuova indipendenza, adotta il principio della tabula rasa;
  • con riguardo alle altre ipotesi di mutamento della sovranità (es. cessione, distacco, smembramento), segue il principio della successione nei debiti localizzabili, ma prevede anche che vi sia una successione secondo una proporzione equa nei debiti generali.

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