Mentre la secessione non implica l’estinzione dello Stato che la subisce, la caratteristica dello smembramento sta proprio nel fatto che uno Stato si estingue e che sul suo territorio si formano due o più nuovi Stati. L’unico criterio idoneo a distinguere le due ipotesi, quindi, è quello della continuità o meno dell’organizzazione di governo preesistente: l’ipotesi dello smembramento è da ammettere quando nessuno degli Stati residui abbia, sia pure approssimativamente, la stessa organizzazione di governo o lo stesso regime dello Stato preesistente (es. Reich hitleriano dopo la guerra mondiale).

Ai fini della successione nei trattati lo smembramento è da assimilare al distacco: agli Stati nuovi formatisi sul territorio dello Stato è applicabile il principio della tabula rasa, temperato dalla regola che per i trattati multilaterali aperti prevede la facoltà di procedere ad una notificazione di successione. Anche se la prassi sembra portare verso un’altra direzione (accollo delle obbligazioni pattizie dello Stato smembrato), questa non è idonea a porre nel nulla la regola della tabula rasa: a favore di quest’ultima regola, infatti, è il grande numero di notificazioni di successione, le quali non sarebbero necessarie se la successione fosse automatica

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