La separazione dei poteri ed i limiti alla regola di maggioranza possono realizzarsi non solo livello orizzontale, cioè nel rapporto tra i poteri dello Stato, ma altresì a livello verticale, attraverso la distribuzione del potere di indirizzo politico e delle funzioni pubbliche tra lo Stato centrale ed altri enti territoriali.

Perciò si suole distinguere tra Stato unitario e Stato composto: nel primo il potere è attribuito al solo Stato centrale o comunque a soggetti periferici da esso dipendenti; nel secondo il potere è distribuito tra lo Stato centrale ed enti territoriali da esso distinti, che sono titolari del potere di indirizzo politico e delle funzioni legislativa e amministrativa in determinate materie.

Lo Stato unitario ha caratterizzato a lungo l’esperienza europea, mentre quel tipo di Stato composto che è lo Stato federale ha caratterizzato l’esperienza degli Stati Uniti d’America. Da alcuni anni, però, anche in Europa ha avuto successo lo Stato composto, nelle sue due varianti di:

1)Stato federale;

2)Stato regionale.

 

1)Ad ogni modo, di regola, i caratteri tipici dello Stato federale vengono individuati nel modo seguente:

l’esistenza di un ordinamento statale federale, dotato di una Costituzione scritta e rigida;

la previsione da parte della Costituzione federale di una ripartizione di competenze tra Stato centrale e stati membri;

l’esistenza di un Parlamento bicamerale, in cui cioè esiste una camera rappresentativa degli stati membri;

la partecipazione degli stati membri a procedimento di revisione costituzionale e la presenza di una Corte costituzionale in grado di risolvere i conflitti tra Stati federali e Stati membri.

2) lo Stato regionale, di regola, è distinto da quello federale per i seguenti caratteri:

la presenza di una Costituzione statale che riconosce e garantisce l’esistenza di enti territoriali dotati di autonomia politica, cioè capaci di darsi un proprio indirizzo politico sia pure nell’ambito dei limiti posti dalla Costituzione;essi, infatti, sono dotati di propri Statuti, ma non di una propria Costituzione;

l’attribuzione costituzionale alle Regioni di competenze legislative e amministrative; l’attribuzione ad una Corte costituzionale del compito di risolvere i conflitti tra Stato le regioni, assicurando comunque la preminenza dell’interesse nazionale.

In realtà, la distinzione tra Stato federale e Stato regionale è difficile da tracciare. La distinzione fondamentale, perciò, resta quella tra Stato unitario e Stato composto e tra Stati a forte decentramento politico e Stati a decentramento politico limitato. Altra distinzione è quella tra federalismo duale e federalismo cooperativo: il primo vede una forte divisione tra lo Stato federale e gli Stati membri; viceversa il secondo si caratterizza per la presenza di interventi congiunti coordinati nelle stesse materie da parte dello Stato centrale e degli Stati membri o delle Regioni.

 

 

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