Come spazi non soggetti alla sovranità di alcuno Stato vanno anche considerate le regioni polari: per quanto riguarda il continente antartico può inoltre parlarsi di territorio internazionalizzato, nel senso che in esso non vige solo un regime di libertà ma anche un complesso di norme che ne disciplina l’utilizzazione.

Non sono mancate le pretese alla sovranità sulle regioni polari, fondate principalmente sulla teoria dei settori: in base ad essa gli Stati i cui territori si estendono al di là del circolo polare dovrebbero considerarsi come sovrani di tutti gli spazi, sia terrestri che marittimi (ma l’Artico è formato prevalentemente da mare), inclusi in un triangolo avente il vertice nel Polo Nord e la sua base in una linea che congiunge i punti estremi delle coste proprie di ciascuno Stato.

Le pretese alla sovranità sui territori polari sono state sempre respinte dalla maggioranza degli Stati.

Esse vanno considerate come infondate, in quanto non sorrette dall’effettività dell’occupazione.

La mancanza di sovranità territoriale comporta che ciascuno Stato eserciti il proprio potere sulle comunità che ad esso fanno capo.

Nel caso di spedizioni scientifiche o di basi su terraferma, si ritiene che lo Stato che le organizza eserciti il proprio potere, in analogia con quanto avviene per le comunità navali, su tutte le persone, cittadini o stranieri, che le compongono.

Un’eccezione è prevista dal Trattato di Washington sull’Antartide, che prevede che il personale scientifico scambiato fra le basi, nonché gli osservatori destinati a controllare il rispetto del Trattato medesimo, siano sottoposti ai rispettivi Stati nazionali.

Il Trattato congela sia le pretese alla sovranità sia le opposizioni alle medesime, consentendo in tal modo al regime internazionale di funzionare.

Le caratteristiche dell’internazionalizzazione sono: l’interdizione di ogni attività di carattere militare ed in particolare di ogni esperimento nucleare; la libertà della ricerca scientifica, salvo l’obbligo per lo Stato, che intende praticarla, di notificare a tutte le altre Parti contraenti l’invio di spedizioni o l’istituzione di basi in Antartide, destinate alla ricerca; la cooperazione nell’attività di ricerca scientifica, con scambi di informazioni, di personale scientifico delle rispettive basi, etc.

Il Trattato antartico distingue due categorie di Stati contraenti: le Parti consultive, aventi uno status di netto privilegio rispetto alle altre, e le Parti non consultive.

L’Italia ha acquisito lo status di Parte consultiva nel 1987.

 

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