Contratto di ormeggio

Nell’ambito delle strutture destinate alla nautica da diporto, il rapporto giuridico che si stabilisce fra concessionario e privato utilizzatore di un’unità da diporto, che intenda usufruire della struttura e dei servizi che offre, viene denominato contratto di ormeggio.

Si tratta di un contratto innominato, con cui il concessionario della struttura si obbliga, verso corrispettivo, a consentire alla controparte l’ingresso allo stazionamento di un’unità da diporto nonché la fruizione di servizi accessori (come ad esempio fornitura di energia elettrica e di acqua per i servizi di bordo).

Il contratto di ormeggio è stato ritenuto assimilabile alla locazione oppure al deposito quando l’unità da diporto sia affidata in custodia al concessionario.

Concessioni per la pesca; diritti esclusivi

Tra le concessioni sul demanio marittimo hanno una particolare fisionomia quelle che attribuiscono il diritto esclusivo d’esercitare la pesca su determinate zone di mare.

L’attribuzione del diritto esclusivo di pesca per effetto di concessione non si differenzia dai diritti sui beni demaniali derivanti da tale atto.

Il diritto esclusivo di pesca può appartenere a privati, allo Stato o ad altri enti pubblici, anche come diritto patrimoniale, in perpetuità; tale diritto è subordinato al riconoscimento da parte dello Stato, mediante decreto prefettizio, e può estinguersi per decadenza.

L’amministrazione può cedere al privato l’esercizio temporaneo di un diritto esclusivo di pesca ad essa appartenente

Concessioni delle zone portuali della navigazione interna

Le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni del demanio della navigazione interna sono state conferite alle regioni.

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