L’attribuzione dell’illecito delle forze di pace dell’ONU o da questa autorizzate

Nel caso di organi prestati da uno stato all’altro, oppure da uno Stato a una organizzazione internazionale, lo Stato fornitore dell’organo non risponde della sua condotta illecita (avvenuta in condizione di totale ed effettiva dipendenza da un’altra entità internazionalmente distinta ), o che lo stato originario di appartenenza conservi un legame di direzione e controllo sull’attività del proprio organo prestato. La regola vale anche per i contingenti militari che gli Stati fornitori mettono a disposizione dell’Onu per le sue missioni di pace, ponendoli sotto il comando del segretario generale dell’organizzazione.

L’Onu conserva la sua responsabilità verso terzi che quando lo Stato fornitore conservi un controllo disciplinare o giurisdizionale sui componenti del suo contingente. In una condizione diversa si fanno le unità autorizzate dall’Onu ma operanti sotto la responsabilità esclusiva dei rispettivi comandi nazionali o di organizzazione regionale. La responsabilità dell’Onu ricorre nelle missioni solo se la missione autorizza una vera e propria delega di funzioni ad enti terzi che agiscono nell’ambito della propria sfera di giurisdizione esclusiva.

L’attribuzione dell’illecito a più soggetti

Alla questione della complicità nell’illecito internazionale sono rivolte quelle regole di diritto internazionale, che negli Articoli vanno da 16 al 19, che definiscono in quale misura uno stato può essere ritenuto responsabile per l’’atto di un altro stato. In base alle regole generali enunciate, uno stato è responsabile solo per le azioni ad esso attribuibili.

Tuttavia possono darsi casi in cui insorge una responsabilità dello stato in relazione ad azioni di un altro stato, allorché vi sia una cooperazione o una coercizione nella commissione dell’illecito. In una prima direzione una responsabilità può insorgere per lo stato che aiuta o assiste un altro stato nella commissione da parte di questo di un atto internazionalmente illecito. In tal caso lo stato che presta l’’assistenza diventa internazionalmente responsabile per il proprio comportamento se agisce con la consapevolezza delle circostanze dell’atto illecito, quando quell’atto sarebbe illecito se da lui direttamente commesso.

Alle stesse condizioni diventa internazionalmente responsabile, per atto illecito commesso da altro stato, lo stato la cui cooperazione si svolge nella direzione e nel controllo della commissione di quell’atto internazionalmente illecito. In una seconda direzione deve ritenersi internazionalmente responsabile dell’illecito lo stato che costringe altro stato alla sua commissione, nel caso in cui quell’atto, se non fosse frutto di coercizione, sarebbe un atto illecito dello stato costretto a commetterlo, e se agisce con la consapevolezza delle circostanze dell’atto.

 

Richiedi gli appunti aggiornati
* Campi obbligatori

Lascia un commento