Generalità

Soggetto passivo della riscossione è colui nei cui confronti può essere legittimamente esercitato il potere di riscuotere. Di norma, soggetto passivo della riscossione è colui che ha presentato la dichiarazione, ricevuto l’avviso di accertamento, o di liquidazione, ecc., dal quale risulta l’imposta da riscuotere. Nella prassi, è possibile che, allo stesso tempo, siano più i soggetti passivi per una medesima imposta. In merito possiamo distinguere tre casi:

Quello di solidarietà paritetica;
Quello di responsabilità per debito altrui;
E, infine, quello di responsabilità limitata a beni specifici.

La pluralità dei soggetti passivi:

a) Nei casi di solidarietà paritetica

Per quanto riguarda l’ipotesi di solidarietà paritetico, nella quale i singoli coobbligati si trovano nella medesima situazione nei confronti dell’Erario, il problema che si pone è quello di stabilire se essa, una volta che l’imposta sia stata definita nei riguardi di uno dei coobbligati, possa essere riscossa anche (o solo) a carico degli altri. In passato, vi era la tendenza di dare risposta affermativa a questo quesito, sulla base di due ragioni: l’impossibilità di applicare le norme previste dal ce. sulle obbligazioni solidali, in quanto l’obbligazione tributaria sarebbe per sua stessa natura indivisibile: la seconda ragione, invece, consiste nella configurazione di una reciproca mutua rappresentazione tra i coobbligati tributari, dalla quale deriverebbe l’automatica estensione a tutti i soggetti passivi degli effetti degli atti posti in essere da solo alcuni di essi.

Successivamente, con una sentenza della Corte Cost. del 1968, si è avuto un radicale cambio di rotta. In virtù di questa sentenza, infatti, si è affermata l’inopponibilità, a ciascun coobbligato, degli atti posti in essere dagli altri coobbligati. Quindi, è stato introdotto un assetto di assoluta indipendenza delle posizioni tributarie dei diversi soggetti passivi.

b) Le ipotesi di responsabilità per debito altrui

Per quanto riguarda le ipotesi di responsabilità per debito altrui, bisogna dire che, a volte nella figura del responsabile d’imposta si è ravvisato un particolare soggetto passivo del tributo, caratterizzato dall’essere titolare soltanto della responsabilità e non anche del debito d’imposta. In realtà, esso può meglio definirsi come un soggetto passivo soltanto del potere di riscossione, che è collocato in questa posizione per ampliare le possibilità di soddisfacimento delle pretese fiscali. In questo ambito, viene riconosciuta, dalla giurisprudenza, l’opponibilità, al responsabile d’imposta dei presupposti della riscossione (dichiarazioni, accertamenti, ecc.) che riguardino soltanto il debitore principale. Inoltre, vengono riconosciute al responsabile d’imposta possibilità difensive.

c) Nei casi di responsabilità limitata a beni specifici

Infine, abbiamo i casi di responsabilità limitato a beni specifici, che si configura quando gli uffici finanziari possono procedere alla riscossione nei confronti di terzi, ma limitatamente a determinati beni dai medesimi posseduti. Di solito questi casi derivano dall’esistenza di privilegi fiscali accordati al credito d’imposta (privilegio sui beni trasferiti). Tuttavia, è possibile il configurarsi dell’espropriazione di specifici beni posseduti da terzi a prescindere dall’esistenza di privilegi.

Comunque, in questo ambito il terzo diviene soggetto passivo del potere di riscossione coattiva, che però può essere legittimamente esercitato soltanto sui singoli e specifici beni che costituiscono oggetto della garanzia del credito erariale. E dato che la riscossione viene effettuata nei confronti di chi non è debitore del tributo, si esclude sia la necessarietà della preventiva notificazione anche al terzo degli atti che stanno alla base del potere di riscossione, sia l’ammissibilità della loro impugnazione da parte del terzo medesimo, e sia anche la possibilità di intervento nel processo tra debitore principale e Fisco.

Gli altri atti di riscossione. La sospensione amministrativa della riscossione

Tra gli atti di riscossione ricordiamo la sospensione amministrativa della riscossione, attraverso la quale, l’Amministrazione sospende temporaneamente la riscossione, con provvedimento generale o individuale.

Un provvedimento sospensivo di carattere generale viene emesso dal Ministero, il quale concede, con apposito decreto la sospensione della riscossione in aree significative del territorio nazionale, quando si verificano situazione eccezionali, a carattere generale, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti.

Mentre, un provvedimento sospensivo di carattere individuale viene emesso dagli Uffici delle entrate, nel caso in cui il contribuente abbia impugnato l’iscrizione a ruolo, sospendendo la riscossione sino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale. Tale provvedimento sospensivo deve essere notificato al contribuente ed al concessionario della riscossione; può essere revocato in caso di fondato pericolo per la riscossione; e, infine, comporta l’obbligo del pagamento degli interessi al tasso del 7% sulle somme il cui pagamento è stato sospeso.

 

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