Normalmente il contratto di lavoro è stipulato tra un datore di lavoro (persona fisica, giuridica, associazioni non riconosciute) e il lavoratore (necessariamente persona fisica).

La giurisprudenza ammette che il contratto di lavoro possa anche essere stipulato da una pluralità di datori di lavoro. E’ stata anche consentita la stipulazione di un contratto di lavoro di cui sono parte due lavoratori, fermo restando che ciascuno di essi è obbligato saldamente all’adempimento dell’intera prestazione (contratto di lavoro in coppia).

Per il datore di lavoro è richiesta, ai fini della stipulazione del contratto di lavoro, la capacità giuridica (attitudine ad essere titolari di diritti e obblighi) che si acquista dalla nascita, e la capacità d’agire (attitudine a compiere manifestazioni di volontà indonee a modificare la propria situazione giuridica).

Per il lavoratore è dettata una particolare disciplina legislativa: l’art.37 della Costituzione prevede che il limite minimo per prestare lavoro deve essere stabilito dalla legge. Attualmente la legge stabilisce che l’età minima per svolgere attività lavorativa coincide con il momento dell’ultimazione del periodo di istruzione obbligatorio e comunque con il compimento del quindicesimo anno di età. Fino a tale momento il minore è qualificato bambino. E’invece definito adolescente il minore di età compresa tra i quindici e i diciotto anni.

La legge prevede specifiche cautele e limitazioni di lavoro dei bambini e degli adolescenti e stabilisce la nullità delle pattuizioni sul lavoro dei minori che contrastino con norme imperative e prevede sanzioni penali.

Il lavoratore, in base al principio generale, acquista la capacità di stipulare il contratto di lavoro a diciotto anni, salva l’emancipazione del minore conseguente al matrimonio.

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