Secondo la CMB lo stato costiero gode di un diritto esclusivo di sfruttamento delle riserve sulla piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. La piattaforma continentale è intesa come quella parte del suolo marino contiguo alle coste che costituisce il naturale prolungamento della terra emersa e che pertanto si mantiene ad una profondità costante, quantificata in circa 200 metri, per poi precipitare o degradare negli abissi.

Il diritto esclusivo di esercitare il potere di governo sulle attività di sfruttamento, viene acquistato in modo automatico a prescindere da qualsiasi occupazione effettiva della piattaforma. Tale diritto, inoltre, ha natura funzionale: lo Stato può esercitare il proprio potere di governo solo nella misura strettamente necessaria per controllare e sfruttare le risorse della piattaforma. La zona economica esclusiva può estendersi fino a 200 miglia marine.

La terza conferenza, sotto la spinta dei Paesi in via di sviluppo ha attribuito allo Stato costiero il controllo esclusivo di tutte le risorse economiche della zona, sia biologiche che minerali, sia del suolo e del sottosuolo che delle acque sovrastanti e per la pesca. Riguardo ai poteri degli Stati diversi da quello costiero sulla zona, questi continueranno a godere della libertà di navigazione, di sorvolo, di posa di condotta di cavi sottomarini. I diritti hanno carattere funzionale, nel senso che all’uno e agli altri sono consentite soltanto quelle attività indispensabili allo sfruttamento delle risorse e alle comunicazioni e ai traffici marittimi e aerei.

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