Una delle caratteristiche del nuovo diritto del mare e’ la previsione di zone sui generis, adiacenti al mare territoriale, entro le quali lo stato esercita non una piena sovranita’, ma diritti relativamente a materie espressamente determinate. Accanto al mare territoriale (sottoposto alla sovranita’ dello stato) e all’alto mare (spazio sottoposto ad un regime di libertà) troviamo dunque zone intermedie.
La zona contigua e’ la zona entro la quale lo stato costiero puo’ esercitare il controllo necessario per reprimere e prevenire le infrazioni alle sue leggi doganali, fiscali, sanitarie e d’immigrazione commesse nel suo territorio o nel suo mare territoriale. Essa è prevista sia dalla convenzione del ’58 che dalla cnudm, la quale l’ha estesa a 24 miglia dalla linea di base.
Precedenti storici importanti nel XVIII sec. quando la Gran Bretagna pretese di esercitare un controllo fiscale e doganale sulle navi dirette ai porti nazionali entro la distanza di 12 miglia dalla costa. Simili pretese furono avanzate dagli Stati Uniti dopo l’indipendenza e nel periodo del proibizionismo.
Alcune disposizioni importanti riguardano la protezione degli oggetti storici e archeologici scoperti in mare. Si puo’ a proposito configurare una sorta di zona archeologica, che si estende al massimo 24 miglia dalle linee di base, entro la quale e’ illecita la asportazione non autorizzata degli oggetti in questione.
Per gli oggetti storici e archeologici trovati invece nell’Area si applica ovviamente il principio del patrimonio comune all’umanita’,e come tali sono conservati e custoditi, tenendo conto dei diritti preferenziali dello stato o paese di origine di tali oggetti, o per il quale essi hanno fondamentale importanza storica o culturale.