Nell’ambito della comunitĂ  internazionale si è consolidato il principio della legittimitĂ  della facoltĂ  degli Stati costieri di riservarsi diritti esclusivi su una fascia di mare, detta zona economica esclusiva, che si estende fino a 200 miglia marine dalle linee di base e comprende sia il suolo e sottosuolo marini, sia il volume di acque sovrastante.

Nella zona economica esclusiva lo Stato costiero ha diritti esclusivi di esplorazione e sfruttamento, di conservazione e gestione delle risorse naturali anche biologiche; ha inoltre giurisdizione con riguardo a isole ed impianti artificiali, ricerca scientifica, protezione dell’ambiente marino.

Gli Stati costieri possono riservarsi diritti esclusivi anche sulla piattaforma continentale, che comprende il fondo ed i sottosuolo del mare, con esclusione delle acque sovrastanti, che, per essere posti a una modesta profonditĂ  ed in leggero declivio, costituiscono il prolungamento sottomarino del territorio emerso fino al margine continentale, dove la pendenza aumenta e la profonditĂ  diventa considerevole.

La piattaforma continentale si estende fino al bordo esterno del margine continentale oppure fino a 200 miglia dalle linee di base, se il margine si trovi a distanza inferiore, senza poter in alcun caso oltrepassare la distanza di 350 miglia dalle linee di base ne è quella di 100 miglia dall’isobata di 3500 m.

I diritti che gli Stati hanno facoltĂ  di vantare sulla piattaforma continentale sono limitati all’esplorazione ed allo sfruttamento delle risorse naturali non biologiche e degli organismi viventi cosiddetti sedentari.

I poteri dello Stato sulla zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale sono limitati prevalentemente alla preservazione ed allo sfruttamento delle risorse economiche poste in tali aree marine ed escludono ogni estensione della sovranitĂ  dello Stato costiero.

Le acque e lo spazio aereo sovrastante rimangono internazionali, quindi liberamente utilizzabili da ogni Stato per attivitĂ  diverse da quelle connesse ai diritti esclusivi che lo Stato costiero si sia riservato.

La parte di suolo e sottosuolo marino situata al di lĂ  dei limiti della giurisdizione nazionale e le sue risorse minerali sono definite, dall’art. 136 della convenzione di Montego Bay, patrimonio comune dell’umanitĂ . Ciò significa che queste risorse dovranno essere sfruttate a beneficio dell’intera umanitĂ  e non di un solo Stato.

L’alto mare comprende tutte le zone marine non comprese nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona economica esclusiva.

In esso vige un regime di piena libertĂ  da parte di ogni Stato, compatibilmente con l’esercizio della medesima libertĂ  da parte degli altri stati, tra cui: libertĂ  di navigazione, di sorvolo, di posa di cavi e oleodotti sottomarini, di costruzione di installazioni, di pesca, di ricerca scientifica.

L’ art. 111 della convenzione di Montego Bay disciplina il diritto di inseguimento.

Le autoritĂ  competenti di uno Stato costiero hanno diritto di inseguire in alto mare, con una nave o aeromobile militari,1 nave straniera quando abbiano serie ragioni di supporre che tale nave abbia violato proprie leggi o regolamenti.

L’inseguimento deve iniziare necessariamente quando la nave straniera si trovi ancora nel mare territoriale o nella zona contigua dello Stato costiero e può continuare in alto mare a condizione che non si sia interrotto.

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