Gli Stati sono liberi di adottare soluzioni normative autonome per l’attribuzione della nazionalità alle persone giuridiche (in particolar modo alle società). La tecnica più seguita è fondata sul principio di incorporazione, per cui la società ha la nazionalità dello Stato in cui è stabilita la sua sede legale.

Un tema importante è quello del regime internazionale delle navi, sia private che pubbliche.

Principio generale in materia è che ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello Stato di cui ha la nazionalità (Stato della bandiera): un tempo si diceva che la nave è territorio dello Stato (territoire flottant).

Lo Stato della bandiera o Stato nazionale esercita il potere di governo sulla comunità navale attraverso il comandante o attraverso le proprie navi da guerra.

La Convenzione di Montego Bay prevede una serie di obblighi a carico dello Stato della bandiera, consistenti nella tenuta di un registro marittimo, nel quale siano inseriti i dati relativi alle navi, e nell’adozione di tutte le misure, in materia di costruzione delle navi, di condizioni di lavoro dell’equipaggio, di segnali a bordo etc., necessarie per assicurare la sicurezza della navigazione.

Il principio della sottoposizione della nave al potere esclusivo dello Stato della bandiera subisce varie eccezioni a seconda dello spazio in cui la nave si trova.

Cominciando dall’ipotesi della nave in acque internazionali, un’eccezione stabilita dal diritto consuetudinario è quella che concerne la pirateria.

La nave pirata, cioè la nave che commette atti di violenza contro altre navi a fini di preda o altri fini non politici, può essere catturata da qualsiasi Stato e sottoposta a misure repressive.

La convenzione di Montego Bay ammette un limitato diritto di visita delle navi altrui in alto mare da parte di navi da guerra: essa stabilisce che, salvi i casi previsti da trattati, una nave da guerra che incontri in alto mare una nave mercantile non può fermarla a meno che non abbia seri motivi per sospettare:

– che la nave pratichi la pirateria;
– che la nave pratichi la tratta degli schiavi;
– che dalla nave partano trasmissioni radio o televisive rivolte al grande pubblico e non autorizzate;
– che la nave non abbia la nazionalità di alcuno Stato;
– che la nave, pur battendo bandiera straniera o rifiutandosi di issare la bandiera, abbia in realtà la stessa nazionalità della nave da guerra.

Quando la nave entra nella zona economica esclusiva di un altro Stato, alle eccezioni al principio della esclusività del potere dello Stato della bandiera finora considerate si aggiungono quelle a favore dello Stato costiero: nella zona economica tale ultimo Stato può esercitare sulle navi altrui tutti i poteri connessi alla regolamentazione dello sfruttamento delle risorse.

Ciò nell’osservanza del principio funzionale, in base al quale non sono giustificabili misure coercitive sproporzionate alle infrazioni commesse.

Per quanto riguarda il mare territoriale, già abbiamo parlato dei limiti entro i quali lo Stato costiero può esercitare il proprio potere di governo nei confronti delle navi altrui, limiti costituiti dal diritto di passaggio inoffensivo e dalla sottrazione alla giurisdizione penale dello Stato costiero dei c.d. fatti puramente interni alla comunità navale.

Costituisce un’eccezione al principio della sottoposizione della nave all’esclusivo potere dello Stato della bandiera anche la regola relativa al c.d. diritto di inseguimento: le navi da guerra o adibite a servizi pubblici (vigilanza doganale, sanitaria, etc.) appartenenti allo Stato costiero possono inseguire una nave straniera che abbia violato le leggi di tale Stato purché l’inseguimento abbia avuto inizio nelle acque interne o nel mare territoriale oppure nella zona contigua, se distinta dal mare territoriale, nella zona economica esclusiva o nelle acque sovrastanti la piattaforma continentale, ma in queste tre zone limitatamente all’inosservanza delle misure ivi consentite allo Stato costiero.

L’inseguimento deve essere continuo e sulla nave così catturata potranno essere esercitati solo quei poteri esercitabili nella zona in cui l’inseguimento ha avuto inizio.

Al diritto di inseguimento viene di solito riportata anche la teoria della presenza costruttiva, secondo cui la nave straniera che, pur mantenendosi in acque internazionali, partecipi a traffici illeciti che altre navi o imbarcazioni svolgano in spazi marini sottoposti al potere di governo dello Stato costiero, può essere catturata da quest’ultimo.

Questa teoria è ammessa anche dalla Convenzione di Montego Bay.

In realtà non si tratta di vero e proprio diritto di inseguimento ma dell’applicazione del principio funzionalistico in tema di vigilanza doganale.

La Convenzione di Montego Bay stabilisce che ogni Stato fissa le condizioni per l’immatricolazione delle navi nei propri registri navali, ma aggiunge che deve esistere un legame sostanziale (genuine link) tra lo Stato e la nave.

Inoltre lo Stato deve esercitare effettivamente la sua potestà di governo ed il suo controllo in campo amministrativo, tecnico e sociale sulla nave.

Se lo Stato di immatricolazione non rispetta la norma sul genuine link si dovrebbe dire che gli altri Stati sono autorizzati a disconoscere il carattere internazionale della nave ed esercitare su di essa il loro potere di governo: trattasi però di una conclusione che non ha fondamento nella prassi.

Dal problema che stiamo esaminando va tenuto distinto il problema dell’esercizio del potere di governo dello Stato territoriale sulle navi straniere battenti bandiera ombra che si trovino nei suoi porti.

Questo problema va risolto alla luce dei principi sul trattamento degli stranieri e sulla giurisdizione civile e penale sulle navi straniere.

È da escludere invece che il potere di governo possa esercitarsi per il solo fatto che si tratti di bandiera ombra, a meno che non esistano particolari obblighi convenzionali in materia.

Anche in tema di navigazione aerea vige il criterio esclusivo di nazionalità dell’aeromobile. Nello spazio atmosferico subentra il regime giuridico dei satelliti artificiali che distingue lo stato di immatricolazione da quello di lancio del satellite.

 

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