I recenti sinistri marittimi che hanno provocato gravissimi danni a causa del versamento in mare di ingenti quantità di idrocarburi, hanno stimolato un’intensa attività normativa soprattutto a livello internazionale, sia al fine di prevenire tali incidenti e di diminuirne gli effetti dannosi, sia al fine di istituire un regime di responsabilità civile idoneo a compensare adeguatamente i soggetti danneggiati.

È stata così approvata la convenzione di Bruxelles del 1969 sulla responsabilità civile per danni da inquinamento da idrocarburi (CLC), integrata dalla convenzione di Bruxelles del 1971 sulla creazione di un fondo internazionale per il risarcimento dei danni da inquinamento da idrocarburi (IFC), entrambe modificate dai 2 protocolli di Londra del 1992.

La convenzione CLC si applica i danni da inquinamento da idrocarburi fuori usciti o scaricati da navi, escluse quelle da guerra e quelle di Stato utilizzate per un servizio non commerciale, in conseguenza di un incidente, purché tali da anni si verifichino nel territorio o nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva di uno Stato contraente.

La responsabilità è imputata al proprietario della nave, il quale liberarsi, in tutto o in parte, soltanto provando che il danno:

  1. è derivato da un atto di guerra, ostilità, guerra civile, insurrezione, o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile
  2. è stato interamente causato dall’atto od omissione di un terzo, compiuto con l’intenzione di provocare un danno
  3. è stato interamente causato da colpa dell’autorità addetta alla manutenzione nell’esercizio di tale funzione
  4. è derivato, in tutto in parte, dall’atto od omissione, dolosa o colposa dalla persona che ha subito il danno

Il meccanismo di imputazione del danno al soggetto responsabile si svolge in una prospettiva autonoma rispetto a quella in cui è individuata la fattispecie (versamento) cui la legge ricollega l’obbligazione risarcitoria. Infatti detto meccanismo si risolve nel possesso di una qualità giuridica (l’essere proprietario della nave), non tenendosi conto:

  • dell’autore materiale del danno
  • della sua condotta
  • del nesso di causalità

La convenzione, mediante il principio di canalizzazione della responsabilità, esclude che i danneggiati possano agire nei confronti di altri soggetti diversi dal proprietario della nave, sebbene potenzialmente responsabili (equipaggio, pilota, armatore, ecc.) a meno che il danno non sia derivato da dolo o da condotta temeraria e consapevole di costoro.

Fa eccezione a detto principio la previsione normativa di cui all’art. 3, che consente l’azione di rivalsa del proprietario verso terzi responsabili.

Pertanto, nel caso in cui il proprietario sia persona diversa dall’armatore

  • il primo dovrà rispondere in base alla severa normativa dettata dalla convenzione
  • il secondo si troverà esposto all’azione di rivalsa del proprietario in base al diritto comune.

Si aggiunge poi la previsione dell’obbligo, a carico dei proprietari di navi cisterna di portata superiore alle 2000 t, di contrarre un’assicurazione o altra garanzia finanziaria. Il danneggiato ha azione diretta contro l’assicuratore.

Il proprietario ha diritto a limitare la sua responsabilità, per ogni sinistro, a una certa somma per ogni tonnellata di stazza della nave, fino a un massimo di 89.770.000 diritti speciali di prelievo. Tuttavia, egli non può avvalersi di questa limitazione qualora il sinistro sia stato causato da dolo o da condotta temeraria e consapevole a lui personalmente attribuibili.

Qualora il danno non sia risarcibile ai sensi della convenzione, oppure l’entità dei danni superi il limite massimo stabilito o ancora l’assicurazione si riveli inidonea, la Convenzione IFC prevede l’intervento di un Fondo Internazionale:

  • dotato di personalità giuridica
  • finanziato con i contributi degli interessati ai carichi di idrocarburi
  • obbligato al limite complessivo di 203 milioni di diritti speciali oppure di 300.740.000 diritti speciali di prelievo qualora l’incidente avvenga in periodi di elevata contribuzione finanziaria

Il Fondo non è obbligato solo quando provi che il danno è derivato da:

  1. è derivato da un atto di guerra, ostilità, guerra civile, insurrezione, o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile
  2. è derivato dal versamento di una nave da guerra o di Stato utilizzata per un servizio non commerciale
  3. è derivato, in tutto in parte, dall’atto od omissione, dolosa o colposa dalla persona che ha subito il danno

Il diritto al risarcimento è assoggettato a un doppio termine di estinzione:

  1. un termine di 3 anni: decorrente dal verificarsi del danno
  2. un termine di 6 anni: decorrente dalla data del sinistro

Fuori dall’ambito di applicazione della convenzione, la responsabilità civile per i danni da inquinamento subiti dallo Stato italiano è regolata nell’art 21 della legge 979/82.

Questa legge vieta le immissioni nel mare territoriale italiano di idrocarburi e di altre sostanze nocive indicate nell’apposito elenco.

Per le navi italiane, il divieto è esteso anche al di fuori delle acque territoriali. In caso di immissioni dolose o colpose, sono previste sanzioni penali a carico del comandante, nonché del proprietario della nave o dell’armatore in caso di concorso nel reato.

In relazione ai danni provocati per violazione di tale divieto di immissioni è disposta la responsabilità solidale del comandante col proprietario o con l’armatore della nave per le spese sostenute dallo Stato per la pulizia delle acque e degli arenili, nonché per i danni arrecati alle risorse marine.

Questa responsabilità è assoluta, perché non prevede fatti impediti ivi oggetto di una prova liberatoria, e sussiste, oltre che in caso di scarico doloso o colposo, anche nei casi in cui:

  • La discarica sia stata effettuata per la sicurezza della propria o di altra nave
  • L’immissione sia stata causata da un’avaria o da una perdita inevitabile ed ogni ragionevole precauzione sia stata adottata dopo l’avaria o la scoperta della perdita per impedire o ridurre il versamento in mare

In casi diversi da quelli menzionati la legge non si applica e al soggetto responsabile si applicheranno norme di diritto comune.

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