Passando ai poteri che spettano allo Stato costiero nel mare territoriale, questi sono in linea di principio gli stessi esercitati nell’ambito del territorio, ovviamente con le limitazioni che si accompagnano alla sovranità territoriale. In generale esistono due limiti alla potestà del governo dello Stato costiero:

  • il diritto di passaggio inoffensivo (o innocente) da parte delle navi straniere, limite del quale occupano gli artt. 17 ss. della Convenzione di Montego Bay. Ogni nave straniera ha diritto al passaggio inoffensivo nel mare territoriale, purché il passaggio sia continuo e rapido. Ai sensi dell’art. 19 par. 1, il passaggio è inoffensivo finché non reca pregiudizio alla pace, al buon ordine o alla sicurezza dello Stato costiero.

Se il passaggio non è inoffensivo, lo Stato costiero può prendere tutte le misure atte ad impedirlo (art. 25). Eccezionalmente lo Stato può anche chiudere al traffico per motivi di sicurezza (es. procedere a manovre militari), a patto che pubblicizzi adeguatamente la chiusura e non effettui discriminazioni tra le navi di diversa nazionalità;

  • l’esercizio della giurisdizione penale sulla navi straniere: la giurisdizione penale non può esercitarsi in ordine a fatti puramente interni alla nave straniera, ossia a fatti che non abbiano alcuna ripercussione nell’ambiente esterno. Sul punto la Convenzione di Montego Bay, discostandosi dal diritto consuetudinario, si limita a prescrivere che lo Stato non dovrebbe esercitare la giurisdizione sui fatti interni, e sembra quindi lasciare arbitro lo Stato di decidere se esercitare o meno la propria potestà punitiva.
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