Il problema del limite interno si sostanzia in un interrogativo, ossia da dove si misura la distanza di 12 miglia. Tale problema ha dato luogo ad una serie di controversie in passato e forma oggetto di varie norme delle Convenzione di Montego Bay (artt. 5 ss.):

  • l’art. 5 fissa il principio generale secondo cui la linea di base per la misurazione del mare territoriale è data dalla linea di bassa marea;
  • l’art. 7 riconosce la possibilitĂ  di derogare a tale principio ricorrendosi al sistema delle linee rette, sistema la cui legittimitĂ  viene riconosciuta dalla Corte internazionale di Giustizia. Con tale sistema la linea di base del mare territoriale non è segnata seguendo la sinuositĂ  della costa, ma congiungendo i punti sporgenti di questa, le estremitĂ  delle isole e degli scogli in prossimitĂ  della costa o unendo comunque i punti piĂą avanzati. L’art. 7 non stabilisce quale sia la sporgenza massima utilizzabile per tracciare ciascuna linea retta, ma si limita a prescrivere un criterio elastico stabilendo che:
    • la linea di base non deve discostarsi in misura apprezzabile dalla direzione generale della costa;
    • le acque situate all’interno della linea devono essere sufficientemente legate al dominio terrestre per essere sottoposte al regime delle acque interne;
    • non si può tener conto degli interessi economici attestati da un lungo uso delle coste straniere;

L’art. 10, riguardante le baie, stabilisce che se la distanza tra i punti di entrata della baia non supera le 24 miglia, il mare territoriale viene misurato a partire dalla linea che congiunge questi due punti e tutte le acque della baia sono considerate come acque interne. Se invece la distanza eccede le 24 miglia, può tracciarsi all’interno della baia una linea retta in modo tale da lasciare come acque interne la maggior superficie possibile di mare.

La determinazione della linea di base non è tanto importante ai fini della misurazione del mare territoriale, quanto ai fini della misurazione delle zone le cui risorse sono di pertinenza dello Stato costiero.

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