Contrariamente al Territorial Waters Jurisdiction Act, ha adottato dalla Gran Bretagna nel 1876, e fissava il limite del mare territoriale a tre miglia dalla costa, oggi tale limite è fissato dal diritto internazionale consuetudinario (e dalla CMB ) ad una distanza massima di 12 miglia, che tuttavia non rappresenta un confine spaziale fisso e invariabile, ma il limite massimo entro cui i poteri dello Stato costiero appaiono meritevoli di tutela.

Il regime del mare territoriale differisce sia da quello delle acque interne (equiparate alla terraferma) sia da quello dell’alto mare (in cui domina il principio di libertà).

Lo Stato costiero ai poteri di regolare le attività che si svolgono entro le sue acque territoriali: tuttavia, la potestà di governo è sempre retta da una logica funzionale e quindi opera in concorso con la giurisdizione navale che lo stato di bandiera esercita sulla nave. I poteri dello Stato costiero sono limitati, in primo luogo, dal cosiddetto “diritto di passaggio inoffensivo o innocente” che spetta a tutte le navi: :il passaggio deve essere rapido e continuo, non arrecare pregiudizio alla sicurezza dello Stato straniero e la nave non deve compiere alcuna attività.

Alcuni considerano il diritto di passaggio come vero e proprio diritto soggettivo dello Stato della bandiera, a cui si contrappone l’obbligo dello Stato costiero. Secondo altri invece, l’idea che lo Stato costiero ammette il transito di navi straniere non discende da una norma di diritto internazionale ma dalla mancanza di un interesse al diniego del passaggio stesso: in questo caso, il passaggio inoffensivo sarebbe una facoltà dello Stato marittimo da inquadrarsi nel regime della libertà del navi.

In base alla CG e alla CMB anche le navi da guerra possono entrare nel mare territoriale dello Stato costiero, purché nel rispetto delle leggi e, nel caso di sommergibili, che navighino in superficie con la bandiera issata (poiché il sottomarino in assetto di attacco deve necessariamente immergersi, quindi un passaggio in immersione indica un’intenzione offensiva).

Nel concorso tra la giurisdizione dello Stato della bandierae quella dello Stato costiero spettano allo Stato costiero:

1) La disciplina relativa alla sicurezza della navigazione

2) La giurisdizione in materia fiscale, doganale, di immigrazione e di sanità

3) La giurisdizione penale e civile per atti e fatti ripercossi nell’ambiente esterno della nave.

Spettano allo stato della bandiera:

1) La potestà di governo sulla comunità viaggiante installata a bordo della nave

Come si vede, dunque, la potestà dello Stato costiero è esercitata in funzione della comunità stanziata sul territorio; viceversa la potestà dello Stato della bandiera è esercitata in funzione della comunità installata a bordo. Pertanto il confine fra le due giurisdizioni è dato dal “bordo della nave”, ossia il limite logico e giuridico entro il quale le attività umane ricadono sotto la potestà di governo dello Stato della bandiera.

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