Il metodo esegetico prediletto dalla convenzione è quello che ha natura oggettiva. Il primo elemento del procedimento interpretativo è costituito dalla ricerca del significato letterale del testo in base all’art. 31 che dispone che un trattato deve essere interpretato in buona fede, secondo il significato naturale dei termini utilizzati nel loro contesto, alla luce del suo oggetto e del suo scopo. Si tratta di un oggettivismo qualificato però che presenta numerosi correttivi, a partire dal riferimento alla buona fede che permette di collegare il momento interpretativo a quello applicativo.

Per quanto riguarda il significato naturale dei termini, esso deve essere determinato nel quadro del contesto generale del trattato che viene definito l’ insieme del testo compreso il preambolo e gli allegati, oltre agli eventuali accordi relativi al trattato stipulati tra tutti gli stati al momento della conclusione del trattato e agli strumenti predisposti da uno o più stati nel medesimo momento e accettati dagli altri contraenti come strumenti relativi al trattato. Per quanto concerne il preambolo, esso enuncia lo scopo del trattato ed il quadro normativo in cui esso s’inserisce. Il secondo elemento invece, gli allegati, possono avere il contenuto più vario secondo la materia oggetto dell’accordo, ad esempio si può trattare di una carta geografica per un accordo in materia di confini.

Un elemento ulteriore che mitiga l’ oggettività del metodo codificato nella convenzione di Vienna a favore di metodi meno formalistici è dato dal ruolo attribuito all’oggetto e allo scopo del trattato, cioè il fine a cui essi tendono. In questo modo vengono in considerazione la volontà degli stati e la funzione del trattato e si ammette in una certa misura l’ interpretazione in chiave teleologica e funzionale.

La coerenza ordinatoria del trattato come criterio ausiliario di interpretazione

La previsione dell’art. 31.3 attribuisce particolare rilevanza alla volontà degli stati contraenti e introduce forme di interpretazione autentica del trattato che sono poi sviluppate al terzo paragrafo che impone di tenere in considerazione, accanto a ciò che stato detto nel paragrafo precedente:

  1. ogni accordo successivo al trattato sull’interpretazione o l’ applicazione del trattato.
  2. La prassi successiva che dimostri l’ accordo delle parti relativamente all’interpretazione delle sue disposizioni.
  3. Ogni regola di diritto internazionale applicabile nelle relazioni tra le parti.

Il primo caso riguarda l’ ipotesi frequente in cui gli stati specifichino il significato o l’ applicazione di un termine, di un espressione o di una o più disposizioni di un trattato mediane un accordo esplicitamente concluso a questo fine, non vincolato alla forma del trattato interpretativo e che obbliga gli stati a non discostarsi dall’interpretazione così convenuta. Dalla combinazione di 1 e 2 sembra chiaro che questa prassi non riguarda un accordo ad hoc e tuttavia debba avere una sua autonoma rilevanza sul piano internazionale, assimilabile ad una consuetudine interpretativa.

Quanto al terzo punto, cioè alle regole di diritto internazionale applicabili tra le parti, si tratta del contesto dei rapporti internazionali tra gli stati contraenti in cui il trattato s’inserisce ed è destinato ad operare. Si farà così riferimento non solo al tessuto normativo del diritto generale al quale ogni trattato si riferisce, ma anche ai trattati in vigore tra le parti nella stessa materia o in materie affini, siano essi precedenti o successivi al trattato considerato.

Quest’ultima disposizione, che pure ha valore consuetudinario, configura l’esigenza di coerenza ordinatoria del trattato con l’insieme delle regole giuridiche internazionali rilevanti nei rapporti tra le parti: si tratta di norme esterni al sistema pattizio considerato. L’ultimo punto accresce notevolmente i margini di interpretazione evolutiva delle norme pattizie, in considerazione dell’evoluzione complessiva che caratterizza l’insieme normativo internazionale da cui discende l’esigenza di coerenza ordinatoria.

 

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