In passato la giurisprudenza italiana ha fatto ampiamente ricorso alla cosiddetta presunzione di conformità del diritto interno agli obblighi internazionali, poiché si preferiva assegnare carattere speciale alle norme di attuazione dei trattati per sottrarli ai meccanismi di successione delle norme ordinarie nel tempo. In conseguenza del vincolo del rispetto degli obblighi internazionali, fra le varie interpretazioni possibili di qualunque norma internazionale va privilegiata quella che la rende indenne dal vizio di illegittimità costituzionale.

La coerenza del diritto interno può sopraggiungere anche attraverso la dottrina dell’effetto utile (si applicano tra le diverse disposizioni solo quelle che favoriscono l’attuazione della norma internazionale) o attraverso un’interpretazione della norma proveniente dal giudice internazionale. Naturalmente nessuna interpretazione può spingersi contra legem quando lo stesso legislatore abbia inteso in termini assolutamente tassativi ildisposto normativo.

 

La necessaria coerenza del procedimento ordinario di attuazione degli obblighi internazionali rispetto alle norme internazionali pertinenti

Nel caso del procedimento ordinario di adattamento, l’adattamento avviene mediante norme (costituzionali, legislative, amministrative) che formalmente in nulla si distinguono dalle norme statali se non per il motivo (occasio legis) per cui vengono emanate e che è appunto quello di creare delle regole corrispondenti a determinate norme internazionali.

Nel caso del procedimento ordinario, se chi ha emanato la norma interna non ha esattamente interpretato la norma internazionale da introdurre nell’ordinamento statale; se esso ha fatto riferimento a norme internazionali giuridicamente inesistenti; se la norma internazionale si è estinta; tutto ciò non ha rilievo in quanto l’interprete si trova sempre e soltanto di fronte ad una norma interna completamente formulata.

È anche vero però che il procedimento ordinario può rivelarsi preferibile, o addirittura indispensabile in certi casi: esso è indispensabile allorquando la norma internazionale non è direttamente applicabile o, come si suol dire, self-executing (con questa espressione ci si riferisce alle norme che richiedono necessariamente, per essere applicate, un’attività integratrice da parte degli organi statali). Inoltre esso è quasi sempre seguito e in attuazione di regole internazionali in materia penale: il principio costituzionale di tassatività richiede la determinazione di una fattispecie penale incriminatrice in modo puntuale.

Procedimento speciale e procedimento ordinario possono coesistere integrandosi a vicenda: ciò si verifica, ad esempio, quando si dà l’ordine di esecuzione di un trattato e successivamente si provvede agli atti di integrazione delle norme non self-executing contenute nel trattato medesimo.

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