Ciascun organo principale dell’organizzazione adotta un proprio regolamento di procedura molto a stabilire le condizioni di legalità per la propria attività. L’organo che adotta tale regolamento è tenuto ad osservarlo, affrontando se necessario questioni interpretative. Un vero e proprio controllo di legalità degli atti dell’organizzazione si verifica raramente (è infatti isolato il caso della CE in cui la giurisdizione comunitaria vigila sul rispetto del trattato).

Inoltre la corte di giustizia si è mostrata sempre piuttosto cauta nell’esercitare un controllo sulla validità degli atti delle organizzazioni. Nel caso di atti adottati nei confronti dei propri dipendenti, per dirimere le eventuali controversie dell’Onu, l’assemblea generale ha istituito un apposito tribunale amministrativo (analogamente accade per l’OIL). Nel caso di atti adottati dalle organizzazioni internazionali direttamente nei confronti di soggetti privati estranei al proprio ordinamento interno, questi possono azionare direttamente una procedura giurisdizionale suscettibile di determinare l’annullamento dell’atto.

 

La condizione giuridica delle organizzazioni internazionali nel diritto internazionale generale

Le organizzazioni internazionali possono essere soggetti di diritto internazionale allorché l’attività dei loro organi si imputa all’ente e non agli Stati membri e allorché tale attività è disciplinata dal diritto internazionale.

Ciò non avviene nel caso delle conferenze internazionali o nelle riunioni di organi, né nel caso dell’organo comune.

Come per gli stati, la personalità internazionale delle organizzazioni internazionali non può essere che intesa erga omnes, ovvero nei confronti di tutti i soggetti della comunità internazionale. Alcuni statuti di organizzazioni internazionali contengono solenni affermazioni della personalità giuridica delle organizzazioni stesse, ma queste hanno solo efficacia inter partes.

Art. 25 dell’atto costitutivo del Comitato Intergovernativo per le Migrazioni Europee: “l’organizzazione possiede la personalità giuridica e gode della capacità giuridica necessaria per esercitare le sue funzioni e raggiungere i suoi obiettivi e, in particolare, della capacità di stipulare contratti, acquistare e vendere beni mobili e immobili, ricevere e spendere fondi pubblici e privati, nonché di agire in giudizio.

Si tratta quindi di una personalità di diritto interno dell’organizzazione in ciascuno Stato membro.

L’acquisto della personalità giuridica di diritto internazionale da parte di un’organizzazione internazionale avviene nell’ambito delle norme di diritto internazionale generale, e non è ricollegabile al sistema di diritti e obblighi convenzionalmente assunti attraverso il trattato costitutivo. Quest’ultimo crea vincoli solo per le parti, restando res inter alios acta nei confronti di terzi. È alla luce del principio di effettività che si può determinare se una organizzazione internazionale è un soggetto di diritto internazionale, basandosi sul concreto atteggiarsi dell’organizzazione nei confronti degli altri membri della comunità internazionale e di questi ultimi nei confronti della prima.

Diversamente dagli Stati, invece, per le organizzazioni internazionali non si può parlare di sovranità, perché esse non dispongono di un proprio territorio, né esercitano potestà di imperio su singoli: al contrario, devono servirsi di cittadini di Stati membri o di Stati terzi. Le organizzazioni sono enti funzionali e non territoriali.

Di conseguenza, non tutte le organizzazioni internazionali sono soggetti di diritto internazionale, ma solo quelle l’attività dei cui organi è ad esse imputabile ed è disciplinata dal diritto internazionale.

Quando però un’organizzazione internazionale è soggetto di diritto internazionale, essa lo è su un piede di uguaglianza rispetto agli altri soggetti, ed è sottoposta solo alle norme dell’ordinamento internazionale (che le riguardano); partecipa alla formazione delle norme consuetudinarie, al pari degli Stati.

 

Il coordinamento tra organizzazioni internazionali

Un primo modello di coordinamento è costituito da vincoli di subordinazione, quando un’organizzazione aderisce ad un’altra acquistandone lo status di membro (ad esempio la CE è membro della FAO). In questo caso se l’organizzazione ha competenze materiali, il consiglio deve preoccuparsi dell’organizzazione in quanto tale agisca in armonia con le proprie decisioni. Meno pregnante è il vincolo di subordinazione sotteso alle organizzazioni regionali che abbiano competenze in tema di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. In questo caso il consiglio può limitarsi a raccomandare la soluzione pacifica di eventuali controversie, oppure porre in atto azioni coercitive sotto la sua direzione, in ragione della dipendenza gerarchica dell’organizzazione regionale rispetto alle decisioni del consiglio di sicurezza.

Tramite l’accordo di collegamento con l’Onu, determinate organizzazioni internazionali possono stabilire forme di coordinamento che conferiscano loro la condizione di istituti specializzati dell’Onu. Un esempio dato dal fondo monetario internazionale che ha un proprio capitale composto dai contributi versati dagli Stati membri che hanno diritti speciali di prelievo proporzionalmente alla loro quota di partecipazione.

Quando uno Stato chiede assistenza al fondo lo fa tramite una lettera di intenti sottoscritta dall’autorità responsabile della politica monetaria, nella quale lo Stato si impegna ad utilizzare il prestito al fine di risanare l’economia. Il fondo pubblica il dossier sul programma di risanamento e un eventuale mancata restituzione del prestito prima lo stato della facoltà di ottenere ulteriori facilitazioni dal fondo. Il FMI non ha una vera e propria subordinazione gerarchica rispetto all’Onu, pur nel rispetto dell’obbligo di cooperazione con esso.

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