Con riferimento alla tematica dei diritti dell’uomo, possiamo elencare i seguenti organi:

  • Corte europea dei diritti dell’uomo: tale Corte, con sede a Strasburgo, è l’organo che controlla il rispetto della Convezione europea sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali da parte degli Stati contraenti. La Corte è formata da un numero di giudici pari a quello degli Stati contraenti, scelti tra giureconsulti di notoria competenza o persone che posseggano i requisiti richiesti per l’esercizio delle più alte funzioni giudiziarie. La Corte giudica sia attraverso Comitati composti da tre giudici sia attraverso Camere di sette giudici. Una Grande Camera di diciassette giudici può poi essere eccezionalmente chiamata a pronunciarsi su richiesta di una Camera.

Il ricorso alla Corte può essere proposto da un altro Stato contraente nell’interesse obbiettivo (ricorso interstatale) oppure da qualsiasi persona fisica o giuridica (ricorso individuale), ma in questo caso occorre che il ricorrente si pretenda vittima di una violazione della Convenzione. Constatata la violazione della Convezione da parte di uno Stato contraente, se il diritto interno dello Stato non permette di eliminarne le conseguenze, la Corte può concedere alla parte lesa un’equa soddisfazione, di solito una somma di denaro;

  • Commissione e Corte interamericane dei diritti dell’uomo: il sistema regionale più importante dopo quello europeo è stato posto in essere dalla Convenzione interamericana dei diritti dell’uomo, entrata in vigore nel 1978. Ne sono Stati contraenti la maggior parte degli Stati del continente americano (non gli Stati Uniti). Il controllo sul rispetto dei diritti riconosciuti dalla Convenzione è affidato ad una Commissione e ad una Corte di giustizia;
  • Commissione africana dei diritti dell’uomo: la Carte africana dei diritti dell’uomo (1986) ha istituito la corrispondente Commissione, la quale, rappresentando un organo quasi giurisdizionale, presenta un potere decisionale assai limitato, concretandosi nella possibilità di trasmettere rapporti confidenziali all’Assemblea dei Capi di Stato e di Governo dell’Organizzazione per l’Unità Africana;
  • Comitato per i diritti dell’uomo (Patto delle Nazioni Unite sui diritti civili e politici): i due Patti internazionali promossi dalle Nazioni Unite dispongono di organi di controllo limitati sia nel numero sia nel funzionamento:
    • il Patto sui diritti civili e politici prevede il funzionamento di un Comitato per i diritti dell’uomo, composto da diciotto membri eletti dagli Stati contraenti per un periodo di quattro anni. A prescindere dalle varie procedure, queste non sfociano mai in atti vincolanti, ma in rapporti e in tentativi di composizione amichevole;
    • il Patto sui diritti economici sociali e culturali non prevede l’istituzione di organi ad hoc, limitandosi a stabilire che gli Stati contraenti sottopongano rapporti periodici al Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

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