Talvolta il Consiglio di Sicurezza, dichiarando di agire in base al cap. VII della Carta ed invocando la necessità di mantenere la pace e la sicurezza, ha organizzato il governo dei territori oggetto di contrastanti rivendicazioni di sovranità. Vanno al riguardo segnalati due esempi di governi territoriali instaurati dal Consiglio di Sicurezza con espresso riferimento al cap. VII, ossia l’UNMIK (Amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite nel Kosovo) e la UNTAET (Amministrazione provvisoria delle Nazioni Unite in Timor Est). Come misura relativa al governo di territori può essere considerata anche l’istituzione di tribunali internazionali per i crimini commessi da individui (il Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nella ex Jugoslavia, creato nel 1993, e il Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nel Ruanda, creato nel 1994). Sebbene tali tribunali non risiedano nei territori rispetto ai quali la loro giurisdizione viene esercitata, essi possono essere considerati come misure di governo relative a detti territori.

 Le misure consistenti nel governo o in atti di governo di territori mancano di un fondamento a livello internazionale nella Carta. Vari tentativi sono stati fatti per riportarle alla categoria delle misure coercitive previste dagli artt. 41 e 42 della Carta:

  • la tesi piĂą diffusa fa leva sull’art. 41, ritenendosi che all’applicazione di questo articolo non faccia ostacolo la circostanza che esso si occupi di comportamenti che il Consiglio di Sicurezza può richiedere agli Stati. Tale tesi, tuttavia, non convince in quanto la giurisdizione dei tribunali penali si esercita su individui, laddove invece le misure coercitive dell’art. 41 sono chiaramente misure dirette contro uno Stato o al massimo contro gruppi armati all’interno dello Stato;
  • un’altra tesi non convincente è quella secondo cui le misure che non rientrano in questo o in quell’articolo della Carta possono trovare fondamento nell’art. 24 par. 1, il quale, attribuendo al Consiglio di Sicurezza la responsabilitĂ  principale del mantenimento della pace e delle sicurezza internazionali, avvallerebbe qualsiasi misura purchĂ© necessaria alla messa in atti di detta responsabilitĂ . Tale tesi, tuttavia, appare contraddetta dallo stesso par. 2 dell’art. 24, dove gli specifici poteri attribuiti al Consiglio con riferimento ai cap. VI, VII, VIII e IX della Carta sono chiaramente elencati in modo tassativo.

A detta del Conforti la prassi del Consiglio ha largamente deviato dalla lettera e dallo spirito delle norme del cap. VII. Non resta quindi che ritenere che tale prassi abbia dato vita ad una norma consuetudinaria ad hoc: la mancanza di una qualsiasi opposizione alla partecipazione del Consiglio ad atti di governo territoriali, infatti, testimonia a favore di una simile consuetudine.

Lascia un commento