Il Presidente della Repubblica, con la Corte costituzionale ed il Consiglio Superiore della Magistratura, è uno degli organi costituzionali di garanzia contemplati dalla Costituzione italiana.

Note storiche:

attraverso la scelta del popolo italiano con referendum istituzionale 2 giugno ’46 della forma repubblicana l’assemblea costituente poteva propendere per una repubblica presidenziale o per una Repubblica a forma di governo parlamentare. Si scelse la II per timore di involuzione autoritarie del governo presidenziale. Questo però non implica che il ruolo del Presidente della Repubblica sia solamente formale.

Infatti ex art. 87 Cost.:

“il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, autorizzazione delle camere.

Ha il comando delle forze armate, presiede il consiglio supremo della difesa costituito secondo legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere, presiede il Consiglio Superiore della Magistratura.

Può concedere grazie e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della repubblica”.

 

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