Per trovare riferimento alla fonte normativa, dobbiamo ritornare al nostro codice per al proprietà industriale. Prevede la materia brevettuale dall’art 45 all’art 97 ed è una disciplina molto analitica: prevede una serie di requisiti di validità del brevetto e prevede una serie di norme e qual è l’ambito di tutela del soggetto assegnatario. L’art 45 ci chiarisce che cosa sia brevettabile e ciò che non lo è: dobbiamo ricavare il concetto di brevettabilità escludendo tutto l’elenco contenuto nell’art 45. Questa normativa che è piuttosto recente è stata oggetto di revisione nel 2010. Una modifica che cade in rilievo ora è una sorta di precisazione che si trova al co 1: sono brevetto le invenzioni di ogni settore della tecnica che sono nuove. Le invenzioni che si tenevano in considerazione erano le invenzioni della meccanica: non si conoscevano invenzioni della chimica, della biotecnologia, al software. È chiaro che le istanze di tutela dei settori nuovi, cioè delle invenzioni dei settori nuovi si hanno avute solo successivamente. Il concetto di tutela che noi conosciamo è una tutela che si applica a tutti i settori. L’art 45 ci elenca in dettaglio che cosa non può essere. L’art 45 non contiene una definizione brevettabile., è contenuta in un regolamento di attuazione della convenzione europea. L’invenzione è la soluzione originale di un problema tecnico. Non sono brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i metodi di attività intellettuali. In buona sostanza non è brevettabile ciò che si dimostra distante dal ruolo pratico. È brevettabile una soluzione immediatamente applicabile. C’è un altro settore: la non brevettabilità del software. L’art 45 lett b ci dice non sono brevettabili i linguaggi per elaboratore per delle considerazioni che furono fatte all’epoca in cui fu posta questa norma. Negli anni ’70 si riteneva fosse molto difficile realizzare la portata innovativa di questi software. Poi si riteneva che con la brevettazione del software sarebbe stato molto più difficile vendere gli hardware. Rimane tutt’oggi la non brevettabilità del software. La giurisprudenza comunitaria ha cercato una forma di tutela in qualche modo e l’ha trovata in una interpretazione di qualche norma: questa norma impedisce la brevettazione dei software in quanto tali. Sarà brevettabile il software che produca un effetto interno al computer oppure un effetto esterno al computer stesso. È tutelabile la sua applicazione pratica esterna o interna al computer. Infine, non sono brevettabili i metodi di trattamento chirurgico o terapeutico o i metodo di diagnosi che riguardino l’uomo o l’animale.

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