1) Deve avere capacità distintiva, deve essere differente dal prodotto e deve comunque rappresentare una rielaborazione artistica/grafica

2) Requisito della notorietà. Proprio perché parliamo di segni non tutelati in altro modo, il segno è distintivo se è conosciuto presso il pubblico, non c’è un’altra forma di tutela se non l’affermazione. Maggiore sarà la capacità di tutela, per quanto maggiore sarà la diffusione. Questo si ottiene con la pubblicità. Si arriva fino alla notorietà qualificata: sono i marchi rinomati per i quali la tutela è ancora maggiore, ricevono una tutela extra mercifica perché sono tutelati non solo per il prodotto di riferimento, ma per tutti i prodotti.

3) Bisogna considerare la novità. L’imprenditore che chiede tutela la può ottenere se il suo utilizzo del segno distintivo è lecito. E quando un uso è legittimo? Quando quel segno distintivo non era mai stato utilizzato da nessun altro imprenditore per quel prodotto.

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