Lo Stato della Città del Vaticano

Lo stato della città del vaticano (SCV) costituito con il trattato lateranense per garantire alla santa sede una sovranità indiscutibile anche in campo internazionale e per assicurarne l’indipendenza. La santa sede ha piena proprietà e potestà sul vaticano senza ingerenza del governo italiano. SVC dispone di una propria organizzazione mediante 6 leggi del 1929

legge fondamentale disciplina gli organi costituzionali dello stato

fonti del diritto

cittadinanza

ordinamento amministrativo

ordinamento economico

ordine pubblico

Fonti del diritto oltre a questo sono le leggi emanate dal pontefice, le leggi del diritto canonico

Innovazioni rispetto alle leggi precedenti. La piazza si S.Pietro è aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia ma la chiesa può decidere di sottrarre temporaneamente la piazza e le autorità devono ritirarsi al di là del confine. Riconosciuta alla santa sede la piena proprietà degli edifici elencati nel trattato, che godono di immunità ma i fatti giuridicamente rilevanti che avvengono al loro interno sono comunque disciplinati da leggi italiane. La cittadinanza vaticana spetta ai cardinali residenti nello SCV o a roma, a coloro cui è concessa dal pontefice, ai parenti stretti di un cittadino vaticano. La perdita della cittadinanza vaticana fa acquistare quella italiana per chi in origine era italiano. La sovranità è del pontefice. Lo SCV ricopre un ruolo strumentale per la santa sede, cioè assicura la sua indipendenza e la sua sovranità. Anche se alcune correnti della dottrina ritengono non sia così, lo SCV gode di una propria soggettività giuridica rispetto alla santa sede.

Le relazioni con l’Italia

L’Italia ha garantito alla SCV le condizioni basilari di sussistenza (es. collegamenti ferroviari, divieti di costruzioni nuove, divieto di trasvolo degli aeromobili). Per l’esecuzione nel territorio italiano delle sentenze emanate dai tribunali vaticani si applicano le modalità del diritto internazionale privato. Hanno piena efficacia giuridica le sentenze emanate dalle autorità ecclesiastiche comunicate alle autorità civili. Le notificazioni degli atti sono disciplinate dalla convenzione del 1932 :

da eseguirsi in vaticano da parte di italiano → domanda del procuratore della repubblica al promotore di giustizia dello SCV

da eseguirsi in Italia su istanza dello SCV  → viceversa

A richiesta della santa sede e per sua delegazione l’Italia provvede nel suo territorio alla punizione dei reati commessi nello SCV e l’azione penale è obbligatoria per l’Italia, che applica la legge italiana. In piazza San Pietro però è differente perchè la polizia può intervenire tranne quando essa è sottratta temporaneamente.

Le garanzie personali

Art.8 tratt. → il pontefice è persona sacra e inviolabile è ha la tutela penale. Le offese fatte al pontefice sono punite come quelle fatte al presidente della repubblica e anche gli attentati commessi a entrambi.

Esempi di altre garanzie personali sono:

divieto di ostacolare il libero transito durante i conclavi

esenzione dal servizio militare degli addetti alla santa sede

esenzione da investigazione, molestie o impedimenti da parte dell’autorità italiana

esenzione degli addetti vaticani da tributi sulle proprie retribuzioni

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