Lo Stato Città del Vaticano (superficie inferiore a 0,5 kmq) rappresenta una Stato assai peculiare, soprattutto per due motivi principali:

  • la natura di Patrimonialstaat, che fa dello Stato Città del Vaticano uno Stato patrimonio del sovrano, inteso come effettiva appartenenza a titolo di proprietà , cosa che porterebbe ad escludere la possibile esistenza all’interno di tale territorio del diritto di proprietà privata;
  • la funzione strumentale della sua costituzione ad assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza . Mentre questa caratteristica potrebbe anche conservare una giustificazione attuale nel fatto che lo Stato Città del Vaticano sia più uno Stato-apparato che uno Stato-comunità, sembra ormai da considerare superata la necessità di una base temporale per il libero esercizio della missione spirituale della Chiesa.

Per quanto riguarda i rapporti tra lo Stato italiano e lo Stato Città del Vaticano presentano un particolare interesse quelli relativi alle questioni di confine, di esercizio della giurisdizione e di riconoscimento di garanzie reali e personali alla Santa Sede e al Pontefice:

  • Piazza San Pietro rappresenta una sorta di confine aperto perché, pur facendo parte dello Stato Città del Vaticano, deve rimanere aperta al pubblico per rendere possibile l’accesso all’omonima Basilica. Le autorità operanti sono quelle italiane ma qualora la Santa Sede disponga che la piazza sia chiusa al pubblico esse sono tenute ad arretrare la loro sfera di vigilanza alla linea di confine rappresentato dall’ideale prolungamento dei bracci del colonnato del Bernini;
  • l’art. 22 del Trattato lateranense regola i rapporti tra la giurisdizione italiana e quella vaticana prevedendo che l’Italia provvederà nel suo territorio alla punizione dei delitti che venissero commessi nella Città del Vaticano, a richiesta della Santa Sede e per delegazione […] salvo quando l’autore del delitto si sia rifugiato nel territorio italiano, nel qual caso si procederà senz’altro contro di lui a norma di leggi italiane ;
  • in tema di garanzie occorre suddividere a seconda che si faccia riferimento:
    • alle garanzie reali, con riferimento alle quali si possono ricordare il divieto di sorvolo del territorio dello Stato Città del Vaticano e l’attribuzione dell’immunità propria delle sedi diplomatiche agli edifici facenti parte dello Stato;

alle garanzie personali, con riferimento alle quali occorre ricordare la definizione della persona del Pontefice come sacra e inviolabile , la parificazione della tutela penale del Pontefice a quella apprestata al Presidente della Repubblica, il divieto di ostacolare il libero transito ed accesso ai Cardinali durante la vacanza della Sede Pontifica (tutela dei Conclavi) e l’esenzione concessa ai dignitari della Chiesa e alle persone appartenenti alla Corte Pontificia dal servizio militare, dall’ufficio di giurato e da ogni prestazione di carattere personale

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