Quando la prestazione lavorativa viene data a favore di organizzazioni di tendenza, orientate al perseguimento di obiettivi ideologicamente qualificati, può essere richiesta una speciale consonanza tra dipendente e datore di lavoro (Direttiva europea n. 2000 del 1978). Nel caso in cui il datore di lavoro sia una chiesa o un’altra organizzazione pubblica o privata la cui etica sia fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, quindi, sono eccezionalmente ammesse discriminazioni basate sull’appartenenza confessionale o sulle opinioni personali del lavoratore.

La legittimità della pretesa di una fedeltà ideologica del lavoratore alla organizzazione da cui dipende dovrebbe escludere anche che possa considerarsi discriminatorio il licenziamento di un lavoratore che abbia mutato le proprie convinzioni, divergendo dall’ideologia professata dal datore dei lavoro. In proposito la Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento ideologico, collegato all’esercizio di diritti costituzionalmente garantiti (es. libertà di religione), può ritenersi lecito nei ristretti limiti in cui esso sia funzionale all’esercizio dei altri diritti costituzionalmente garantiti (es. libertà scolastica) e nelle sole ipotesi in cui l’adesione ideologica costituisca requisito della prestazione lavorativa.

Facendo riferimento all’esempio del sistema scolastico, due sono gli elementi da evidenziare:

  • la necessità di tenere distinta la tendenza dell’ente confessionale (scuola privata cattolica), irrilevante per il rapporto di lavoro, e la tendenza dell’attività svolta dall’ente medesimo (insegnamento della religione cattolica), rilevante per il rapporto di lavoro, quando tale attività, anche se rientrante nei fini dell’ente, non ne costituisca l’attività istituzionale vera e propria, ma sia a quest’ultima collaterale. Occorre considerare che la prevalenza dell’interesse della scuola o dell’interesse dell’insegnante deve necessariamente seguire un prudente apprezzamento dei fatti. Se nelle organizzazioni di tendenza la rilevanza del comportamento privato del lavoratore può effettivamente essere più incisiva, occorre tuttavia che i fatti privati rilevanti siano idonei ad intaccare l’elemento fiduciario del rapporto di lavoro in senso oggettivo;
  • la possibile compatibilità tra la tendenza confessionale dell’ente gestore della scuola (anche ideologicamente orientata) e la tendenza imprenditoriale dell’attività: l’imprenditorialità della scuola privata che svolga un’attività produttiva, infatti, attenua decisamente la rilevanza della tendenza.

Lascia un commento