Gli ecclesiastici provvedono ad assicurare ai propri adepti l’assistenza spirituale nelle Forze armate, nelle strutture sanitarie e negli istituti di prevenzione e pena.

Quanto ai cattolici, la materia è disciplinata dall’art. 1 dell’Accordo di modificazioni del Concordato lateranense del 1984. Al comma 1 tale norma collega la garanzia dell’assistenza spirituale all’esercizio della libertà religiosa. Nel comma 2 aggiunge che “l’assistenza spirituale è garantita da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti su designazione dell’autorità ecclesiastica, secondo modalità stabilite d’intesa fra l’autorità ecclesiastica e quella statuale”.

Vanno ora esaminati i singoli ambiti in cui è assicurata l’assistenza spirituale.

Quanto alle istituzioni militari, il primo intervento legislativo risale ad un d.l.lgt. (decreto legislativo luogotenziale) del 1915, che istituì i cappellani militari di terra e di mare dipendenti da un vescovo di campo. In seguito, la legge 873/1973 poneva i cappellani militari alle dipendenze sia dell’autorità civile che ecclesiastica. Ma il carattere confessionista è stato definitivamente superato con la legge 382/1978, secondo cui la nomina a cappellani militari presuppone il godimento dei diritti civili e politici e dei relativi requisiti fisici, dopo di che essi entrano con lo Stato in un rapporto di pubblico impiego e sono assimilati ai gradi militari.

Quanto agli istituti di prevenzione e pena, va detto che la religione era considerata uno strumento essenziale per la riabilitazione dei carcerati, tanto che era obbligatoria la partecipazione alle funzioni di culto. È evidente la lesione della libertà religiosa che così si realizzava. Ai detenuti acattolici era concesso di restare nelle celle e ricevere l’assistenza spirituale solo su richiesta. La legge 354/1975, invece, tutela pienamente la libertà religiosa, riconoscendo “ai detenuti acattolici e agli internati la libertà di professare la propria fede religiosa e praticarne il culto. Si assicura la celebrazione dei riti di culto cattolico e a ciascun istituto è assegnato almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno facoltà di ricevere, su richiesta, l’assistenza spirituale dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti”. Anche se la libertà religiosa del detenuto ha una piena tutela, in realtà, solo per i cattolici è istituito un servizio stabile, mentre per gli acattolici è prevista solo una possibilità.

L’assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato è prevista da un’intesa tra il Ministero dell’Interno ed il Presidente della C.E.I., resa esecutiva nel 1991, e che stabilisce che l’assistenza spirituale è svolta da cappellani incaricati con decreto del Ministro dell’Interno, su designazione del vescovo del luogo, senza che si costituisca un rapporto di pubblico impiego.

Quanto all’assistenza spirituale negli enti ospedalieri, bisogna fare riferimento alla legge 132/1968, in cui l’assistenza spirituale è qualificata come servizio. Anche in questo caso, però, il servizio è organizzato in modo stabile solo per i cattolici e non anche per gli acattolici. Inoltre, per i fedeli delle altre confessioni la direzione sanitaria, su richiesta dell’interessato, provvede al reperimento dei relativi ministri ed alla remunerazione per il servizio prestato a titolo di prestazione occasionale. Anche la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale garantisce l’istituzione di un vero e proprio servizio solo alla Chiesa cattolica, mentre alle altre confessioni è offerta solo la possibilità di manifestare le proprie esigenze.

Dunque lo status giuridico dei cappellani è diverso a seconda dell’ambito in cui operano: i cappellani militari sono considerati a tutti gli effetti membri delle Armi in cui sono inquadrati; i cappellani delle carceri possono essere considerati incaricati di pubblico servizio e soggetti alla disciplina del rapporto di pubblico impiego; non altrettanto può dirsi per i cappellani della Polizia di Stato; i cappellani ospedalieri conservano un’autonomia che non consente di inquadrarli nella categoria del pubblico impiego.

È evidente che la legislazione statale in materia non attua in pieno il principio di eguaglianza.

Quanto alle confessioni acattoliche, l’assistenza spirituale è oggetto delle intese sinora sottoscritte.

Nell’intesa conla Tavola Valdesel’assistenza spirituale è assicurata ai militari, alle case di cura o di riposo, agli ospedali evangelici e agli istituti penitenziari. Essa si impegna a sostenere autonomamente gli oneri finanziari inerenti le attività religiose., “senza caricare sulla spesa pubblica il costo di attività non inerenti ai suoi fini istituzionali”..

Nell’intesa con l’Unione italiana delle Chiese Avventiste del 7° giorno è garantita l’assistenza spirituale ai militari, nelle strutture sanitarie e penitenziarie e Gli oneri finanziari per l’assistenza spirituale sono a carico dell’Unione stessa”.

Analoghe disposizioni sono rinvenibili: nell’intesa con le Assemblee di Dio in Italia, nell’intesa con le Comunità ebraiche italiane, nell’intesa con l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia e in quella conla Chiesaevangelica luterana.

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