L’obiezione di coscienza, in passato non ammessa, consiste nel rifiuto di rispettare determinate disposizioni di legge per motivi di coscienza.

L’obiezione di coscienza considerata è quella avente motivazioni religiose. È tradizionalmente consistita nelle forme di obiezione di coscienza al servizio militare, al giuramento, all’interruzione della gravidanza e ad alcune prestazioni terapeutiche.

Quanto all’obiezione di coscienza al servizio militare, nulla di specifico si rinviene nella nostra Costituzione, al di là dell’art. 11, che afferma il principio del ripudio della guerra, e dell’art. 52, che afferma il “sacro dovere del cittadino” di difenderela Patria.

Diversa è la situazione legislativa ordinaria. La materia era disciplinata dalla legge 772/1972, che esonerava dall’obbligo i soggetti: “che si fossero dichiarati contrari all’uso delle armi per motivi di coscienza, fondati su convinzioni “religiose, filosofiche o morali”. Proprio perché questa norma pone sullo stesso piano le convinzioni religiose, filosofiche o morali, essa desta perplessità e dimostra la necessità di una nuova regolamentazione di tutta la materia.

L’attuale legge 230/1998 ricollega, così, il diritto degli obiettori alla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e alla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, oltre che al dovere costituzionale di difesa della Patria. Chi intende avvalersi del diritto di prestare il servizio civile deve “presentare domanda al competente organo di leva entro 15 giorni, a partire dal 1° gennaio 1999, dalla data di arruolamento”, indicandone i motivi. Il diritto non è esercitabile da chi è in possesso del porto d’armi, o abbia presentato domanda per prestare il sevizio militare nelle Forze armate, nei carabinieri, nella guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nella polizia penitenziaria o nel corpo forestale, da chi sia stato condannato per detenzione di armi, o per violenza contro persone o delitti derivanti dall’appartenenza a gruppi eversivi o criminalità organizzata.

Entro sei mesi dalla presentazione della domanda, il Ministro della difesa decreta l’accoglimento della domanda o ne motiva il rigetto, contro cui può presentarsi ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria. Coloro che prestano servizio civile godono degli stessi diritti di chi presta servizio militare. È istituito “l’Ufficio nazionale per il servizio civile, pressola Presidenzadel Consiglio dei ministri”, con una sede centrale e sedi regionali. Presso questo organo è tenuto l’albo degli enti e delle organizzazioni convenzionate, senza scopo di lucro e con fini di assistenza, la lista degli obiettori, ed è istituita una Consulta nazionale in via permanente. L’Ufficio nazionale, tra l’altro, provvede all’organizzazione del servizio e alla “formazione e addestramento” degli obiettori. “Il servizio civile ha una durata pari a quella del servizio militare di leva e comprende un periodo di formazione ed uno di attività operativa”. Il rifiuto di prestare il servizio civile comporta la pena della reclusione da sei mesi a due anni.

La prestazione del servizio civile è incompatibile con l’assunzione di impieghi pubblici o privati, con l’esercizio di attività professionali, o la partecipazione a corsi o tirocini propedeutici a tali attività.

“Il Presidente del Consiglio presenta una relazione annuale al Parlamento sull’organizzazione, la gestione e l’andamento del sevizio civile”.

È disposta l’abrogazione della legge 772/1972, e successive modifiche.

L’obiezione di coscienza rimane pertanto sottoposta ai due limiti generali di fedeltà alla Repubblica e ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale.

Quanto all’obiezione di coscienza circa l’interruzione volontaria della gravidanza bisogna fare riferimento alla legge 194/1978, che prevede l’esercizio dell’interruzione volontaria della gravidanza negli ospedali autorizzati, consentendo però al personale sanitario ed ausiliario che non condividesse di richiedere l’esonero da queste attività, salvo i casi di imminente pericolo di vita.

Circa l’obiezione al giuramento, inteso sia come impegno che come riferimento alla divinità, è più volte intervenutala Cortecostituzionale. In una sentenza del1979 haritenuto illegittimi gli artt. del c.p.c. e del vecchio c.p.p. che non contenevano l’inciso “se credente”. Il nuovo c.p.p. ha risolto il problema adoperando una formula che impegna solo la responsabilità e giuridica del testimone. Quanto al processo civile,la Cortecostituzionale ha ribadito la propria posizione in una recente sentenza del 1996.

Le c.d. obiezioni di coscienza rivendicate possono considerarsi solo nei rispettivi ambiti, di lavoro, fiscale o politico. L’unica eccezione è costituita dall’obiezione ai trattamenti sanitari obbligatori e dalle emotrasfusioni, rifiutate dai Testimoni di Geova per motivi religiosi.

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