Il quadro costituzionale

Art. 19 → libertà religiosa + art. 3 → uguaglianza senza distinzione di religione

Rileva:

la tutela della libertà del lavoratore (art.2) e uguaglianza

la tutela dell’iniziativa economica privata (art.41)

Valutare compromesso tra diritti del lavoratore e del datore

La prima attuazione della garanzia costituzionale è stata offerta dallo statuto dei lavoratori (legge 300/1970) e dalla riforma del pubblico impiego.

Tutela dell’aspirante lavoratore

Durante il rapporto di lavoro vige il divieto di indagini sulle opinioni religiose (art.8). Il testo unico sull’immigrazione dispone divieto di discriminazione per religione.

– Discriminazione diretta → trattamento pregiudizievole che svantaggia i lavoratori  per appartenenza a determinata confessione

– Discriminazione indiretta → comportamenti apparentemente neutri ma che in realtà mettono in svantaggio i dipendenti

C’è la possibilità dell’azione civile contro la discriminazione → danno non patrimoniale + patrimoniale + rimozione degli effetti della discriminazione.

Tutele nello svolgimento del rapporto

Lo statuto dei lavoratori dispone la nullità di atti o accordi che subordinano assunzione e collaterali all’appartenenza religiosa (art. 15). Vietato anche il maggior vantaggio (art.16).

Prevista la nullità del licenziamento per motivi religiosi → reintegrazione del posto di lavoro (art.18) → il datore deve tutelare l’integrità fisica e morale del lavoratore.

Riposo settimanale e festività

Ogni 7 giorni si ha diritto ad un riposo di 24 ore consecutive, di solito in coincidenza con la domenica ma questo è derogabile per contrattazione collettiva.

Art.6 accordo 1984 → i giorni festivi sono le domeniche + altre 7 festività religiose. Il diritto è garantito nel quadro della flessibilità del lavoro.

Organizzazione di tendenza

E’ diverso perché l’attività lavorativa è volta ad esprimere un orientamento religioso o ideologico. In questo caso l’adempimento è legato all’adesione alla tendenza. Se il datore svolge un lavoro senza fini di lucro non si applica la tutela sul licenziamento. Sono ammissibili le indagini ma su cose connesse alla prestazione. Si ha irrilevanza dei comportamenti extralavorativi se non interferiscono con la prestazione. Nel caso in cui una caratteristica è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività non si hanno discriminazioni.

Non sono considerate discriminazioni le differenze per:

– professione di determinate religioni

– in enti religiosi

– se requisito essenziale

Docenti dell’università Cattolica del Sacro Cuore

Pubblico impiego ma la nomina è subordinata al gradimento dell’autorità ecclesiastica → prevalenza della libertà di istituzione di avvalersi di docenti cattolici. Se non lo è → legittimo il provvedimento di revoca della docenza → dubbi su questa cosa.

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