Il diritto del lavoro non si è mai limitato a restare all’interno di territori puramente privatistici. Nella particolarità della sua funzione economico-sociale, infatti, sono sempre stati presenti anche elementi pubblicistici. Tale elemento ha comportato la presenza di un ampio corpus di discipline definibile in termini di diritto amministrativo del lavoro, in quanto volto a regolare la struttura e l’azione di numerosi organismi pubblici destinatari di competenze in ordine al lavoro:
- il Ministero del lavoro che, oltre ai compiti strettamente amministrative, svolge un’attività ispettiva, dal momento che vigila sull’osservanza delle tante disposizioni relative alla gestione dei rapporti di lavoro.
- le Aziende sanitarie locali che svolgono un’attività di vigilanza per quanto concerne l’osservanza delle disposizioni in tema di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
- i Centri per l’impiego, che svolgono funzioni inerenti ai servizi per l’impiego.
- vari istituti che, intervenendo nella gestione della crisi di impresa, sono volti ad ammortizzare l’impatto sociale per i lavoratori (es. istituto della cassa integrazione guadagni, istituto della mobilità).
L’accenno ai servizi per l’impiego e agli istituti di sostegno del reddito dei lavoratori sottolinea la crescente importanza della normativa volta a regolare il mercato del lavoro. Tale tendenza è soprattutto dipesa dalla consapevolezza che la funzione del diritto del lavoro non può più essere confinata alla protezione dei cittadini già occupati (insider), ma deve guardare anche a coloro che devono ancora affacciarsi sul mercato del lavoro (outsider). Occorre quindi un diritto del lavoro capace di essere anche uno strumento di creazione di nuova occupazione.
È ormai innegabile che all’interno del classico ambito del diritto amministrativo del lavoro si sia venuto isolando un diritto del mercato del lavoro che, guardando al di là dei confini del rapporto lavorativo, si propone come luogo centrale di elaborazione delle politiche del lavoro.