• medici, ricercatori e studenti possono rifiutarsi di partecipare a sperimentazioni scientifiche sugli animali (obiezione di coscienza alla vivisezione), rifiuto che viene collocato nel quadro dell’esercizio della libertà di pensiero, coscienza e religione (l. n. 413 del 1993);
  • non viene attribuita nessuna rilevanza all’obiezione fiscale, che consiste nel rifiuto di versare la quota di imposte dirette devolute alla copertura delle spese militari;
  • viene esclusa allo stesso modo anche la sussistenza di un diritto del lavoratore di rifiutare la prestazione cui è obbligato per contratto (es. produzione di materiale bellico), al di fuori dell’unico caso previsto relativo all’obiezione di coscienza per interventi di interruzione della gravidanza (obiezione di coscienza al lavoro);
  • una forma particolare di obiezione di coscienza è costituita dal rifiuto del cittadino di prestare giuramento per ragioni connesse ai comandamenti della propria fede religiosa (obiezione di coscienza al giuramento). Con la riforma del codice di procedura penale, il legislatore non ha più previsto la prestazione del giuramento, sostituendo alla formula giuro la formula mi impegno , più adeguata secondo la Corte costituzionale al rispetto della libertà religiosa. Nel processo civile, al contrario, resta la prestazione del giuramento, sia pur senza riferimento ad alcuna formula religiosa. Il giuramento, comunque, lo ritroviamo non solo in ambito processuale, ma anche in numerose fattispecie di diritto sostanziale, con notevoli conseguenze a carico di chi si rifiuti di prestarlo (es. il giuramento decisorio non prestato comporta la soccombenza nel giudizio).

In una società tendenzialmente pluriconfessionale come la nostra, quindi, appare auspicabile avviare una riforma che elimini per quanto possibile il ricorso al giuramento, riconoscendo che l’evoluzione della cultura contemporanea consente di attribuire all’impegno morale proprio di ogni uomo la medesima forza cogente che le passate incertezze spingevano a ritrovare nella sacralità del giuramento;

  • l’abolizione del servizio di leva ha senza dubbio ridotto la rilevanza dell’obiezione di coscienza al servizio militare, che da mero beneficio cui si può essere ammessi ha assunto la forma di vero e proprio diritto, che consente di adempiere gli obblighi di leva prestando, in sostituzione al servizio militare, un servizio civile rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria (l. n. 230 del 1998).
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